Proroga contratti a termine: vale anche per i lavoratori in CIG Covid del DL Sostegni

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

La proroga e il rinnovo dei contratti a termine per i lavoratori in CIG Covid, in deroga alla disciplina ordinaria, vale anche per quelli che accedono alle settimane previste dal Decreto Sostegni. Lo ha chiarito l'INL con la nota n. 762 del 12 maggio 2021 delineando l'ambito di applicazione della normativa emergenziale.

Proroga contratti a termine: vale anche per i lavoratori in CIG Covid del DL Sostegni

La proroga e il rinnovo dei contratti a termine vale anche per i lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni con causale Covid a partire dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

I chiarimenti sull’ambito di applicazione della deroga sull’obbligo di trasformazione dei contratti a termine arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota numero 762 del 12 maggio 2021.

Il documento di prassi, infatti, si riferisce al Decreto Cura Italia che, considerata l’emergenza da Covid, ha permesso ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare i rapporti a tempo determinato anche quando i dipendenti sono in CIG Covid superando, in via eccezionale, il divieto imposto dal Decreto Dignità.

Proroga contratti a termine: vale anche per i lavoratori in CIG Covid del DL Sostegni

Per mezzo della nota numero 762 l’INL offre delucidazioni in merito all’articolo 19 bis del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) definendolo una norma interpretativa della disciplina sull’erogazione degli ammortizzatori sociali richiamata dai successivi provvedimenti emergenziali che ne hanno, via via, prorogato l’applicazione (l’ultimo il Decreto Sostegni).

INL nota numero 762 del 12 maggio 2021
Scarica la nota su art. 19 bis D.L. n. 18/2020 – ambito di applicazione.

In altri termini, la proroga di contratti a termine, per i lavoratori che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, riguarda una platea di dipendenti definita in base all’applicabilità dei vari decreti che si sono susseguiti a partire dal Decreto Cura Italia in poi.

Il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione”.

Si legge nella nota dell’INL con riferimento all’articolo 19 bis del Decreto Cura Italia.

Perciò è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale dal 23 marzo 2021 in poi, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni ossia l’ultimo della serie dei provvedimenti che ha differito i termini di fruizione della CIG Covid.

Proroga CIG Coronavirus: aggiunte 13 settimane con il Decreto Sostegni

L’articolo 8 del Decreto Sostegni, dedicato a “Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale” prevede ulteriori settimane di ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica.

In particolare, vengono concesse tredici settimane di CIG Covid dal 1° aprile al 30 giugno 2021 senza che vi sia alcun costo per le imprese.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 aveva già previsto, nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, dodici settimane di CIG con causale Covid-19, anch’esse fruibili senza il pagamento del contributo addizionale INPS.

E ancora, si rammenta che a differenza di quanto accaduto per precedenti periodi di ammortizzatori sociali fruiti in ragione dell’emergenza pandemica, l’accesso alle tredici settimane non è subordinato alla preventiva fruizione della CIG introdotta in Legge di Bilancio.

In buona sostanza, la fruizione delle settimane di Cassa previste dal Decreto Sostegni non è subordinata all’esaurimento da parte dell’azienda delle dodici settimane ammesse dalla Legge di Bilancio 2021 e previste dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

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