Il principio di unicità dell’accertamento non si applica al settore IMU

Il principio di unicità dell’avviso di accertamento non si applica al settore dell’IMU, in quanto previsto solo in tema di IVA e di imposte dirette. L’avviso di accertamento integrativo emesso dal Comune sulla base di elementi e fatti già noti è, dunque, legittimo

Il principio di unicità dell'accertamento non si applica al settore IMU

È legittimo l’avviso di accertamento integrativo emesso dal Comune sulla base di elementi e fatti già noti all’Ente e non nuovi rispetto a quelli posti a fondamento dell’atto originario, in quanto al settore impositivo dell’IMU non è applicabile il principio di unicità dell’avviso di accertamento, che il Legislatore ha previsto esclusivamente in tema di IVA e le imposte dirette.

Questo l’interessante principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 27261/2023.

Il principio di unicità dell’accertamento non si applica al settore IMU, la sentenza della Cassazione

Il principio è stato espresso nell’ambito del ricorso proposto da una società avverso una serie di avvisi di accertamento ai fini IMU emessi dal Comune.

Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio e avverso la sentenza della CTR la società ha presentato ricorso in Cassazione.

A parere della ricorrente la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati a dicembre 2015, in quanto integrativi degli accertamenti notificati alla medesima società a luglio 2015 ed emessi sulla base di fatti ed elementi già noti all’ufficio.

A riguardo, la società ha sottolineato che l’articolo 1 comma 161, della legge n. 296/2006 non contiene alcuna previsione da cui si possa desumere una deroga al principio generale della unicità e globalità degli avvisi di accertamento, previsto dall’art. 57, comma 4 del DPR n. 633 del 1972 e dall’art. 43, comma 3 del DPR n. 600 del 1973, rispettivamente ai fini IVA e delle imposte dirette.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato e ha rigettato il ricorso del contribuente.

L’articolo 1 citato prevede che:

“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”

Con tale disposizione il Legislatore, sostituendo i termini stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Dlgs n. 504/1992, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento, individuando tra l’altro i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione.

A tal riguardo, tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nella decisione in commento si discute sull’applicabilità, anche ai tributi locali, del principio di unicità dell’avviso di accertamento, che si sostanzia nella possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria, nei limiti dei termini decadenziali di legge, di integrare o modificare la propria pretesa fiscale mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

A tutela del diritto di difesa del contribuente, nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

Sulla questione il Collegio di legittimità ha precisato che al settore dell’IMU non sono applicabili le disposizioni previste dal DPR n. 633/1972 (art. 57, comma 4) e dal DPR n. 600/1973 (art. 43, comma 3) che consentono di superare il principio dell’unicità e globalità dell’accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l’Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, in quanto trattasi di norme poste unicamente in tema di IVA e di imposte dei redditi.

Di conseguenza, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006 fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell’ente locale nei termini di decadenza previsti, senza alcun riferimento a pretese dell’ente impositore che si basino su fonti diverse da quelle prese a base dall’accertamento parziale, con conseguente infondatezza delle censure della ricorrente circa le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui l’articolo 1 citato non preclude l’utilizzo del c.d. “avviso integrativo” per rettificare quelli successivi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network