Premi INAIL, quali scadenze di adempimenti e versamenti sono sospese?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Premi INAIL, quali scadenze di adempimenti e versamenti restano sospese e fino a quando? Dall'Istituto le istruzioni per orientarsi tra le disposizioni del DL Cura Italia per far fronte all'emergenza coronavirus, tutte le date di cui tener conto e i moduli da utilizzare dopo lo stop. I dettagli nella circolare numero 11 del 27 marzo 2020.

Premi INAIL, quali scadenze di adempimenti e versamenti sono sospese?

Premi INAIL, scadenze sospese per adempimenti e versamenti: dopo le prime istruzioni fornite dopo l’approvazione del Decreto Legge numero 9 del 2 marzo, l’Istituto fa ordine sul nuovo calendario da rispettare dopo il DL Cura Italia, che ha introdotto nuove misure per far fronte all’emergenza coronavirus.

A quali scadenze INAIL si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti? A questa domanda risponde la circolare numero 11 del 27 marzo 2020, che mette sotto la lente di ingrandimento gli articoli del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

In linea generale, sul fronte premi INAIL lo stop riguarda i seguenti impegni:

  • versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni;
  • dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
  • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione;
  • invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione;
  • richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione;
  • notifiche ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata;
  • notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione e versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 maggio (versamenti da effettuare entro il 30 giugno).
INAIL - Circolare numero 11 del 27 marzo 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva.

Premi INAIL, quali scadenze per adempimenti e versamenti restano sospese?

Il focus parte dall’articolo 37 del DL numero 18 del 17 marzo. Per quanto riguarda gli impegni con l’INAIL, la disposizione si traduce in una sospensione dal mese di marzo e fino al 30 giugno delle richieste di pagamento che riguardano le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione.

Messe in pausa anche le notifiche delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali.

Con la circolare INAIL numero 11 del 27 marzo 2020, l’Istituto poi fornisce le istruzioni che i soggetti indicati nell’articolo 61 DL Cura Italia e interessati dalla sospensione fino al 30 aprile dei termini che riguardano adempimenti e versamenti devono seguire sia in questo momento di pausa che al termine dell’emergenza coronavirus.

Nel caso degli impegni con l’INAIL, le scadenze messe in stand by sono le seguenti:

  • versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni da effettuare dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  • dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 non ancora presentata entro il 2 marzo 2020;
  • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione;
  • invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme a quella in scadenza nello stesso mese.

La circolare, inoltre, precisa che è possibile beneficiare di uno stop anche per le somme dovute in caso di rateazione dei debiti non iscritti a ruolo presentando domanda di sospensione.

Per quanto riguarda gli adempimenti, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla sede Inail competente la domanda di sospensione utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare e provvedere agli adempimenti sospesi tramite i servizi dedicati disponibili dal 2 maggio:

  • dichiarazione delle retribuzioni 2019 con Alpi online;
  • inviare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno con il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

Nella notizia che accompagna la pubblicazione della circolare una precisazione:

“Per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale prosegue fino al 31 maggio la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, dei carichi affidati all’agente della riscossione e dei crediti Inail inclusi nella cosiddetta “rottamazione ter”.

INAIL - Circolare numero 11 del 27 marzo 2020, Allegato 1
Domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Premi INAIL, scadenze sospese per adempimenti e versamenti fino al 31 maggio per il mondo dello sport

Così come il DL Cura Italia si sofferma in maniera specifica sulle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, anche la circolare INAIL fornisce indicazioni particolari.

In questo caso la sospensione di versamenti e adempimenti dura fino al 31 maggio 2020 e interessa le seguenti scadenze:

  • versamento della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020;
  • rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 delle rateazioni concesse,
  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
  • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione;
  • presentazione della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.

I pagamenti devono essere effettuati nel mese di giugno. E anche per gli adempimenti lo schema da seguire è simile a quello degli altri soggetti anche se con tempi diversi: entro il 15 giugno bisogna provvedere a mettersi in regola utilizzando servizi online e moduli messi a disposizione dall’Istituto.

INAIL - Circolare numero 11 del 27 marzo 2020, Allegato 2
Domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail ai sensi dell’articolo 61, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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