Autoliquidazione INAIL 2019-2020: scadenze e istruzioni operative

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Autoliquidazione INAIL 2019-2020, le scadenze e le indicazioni che i datori di lavoro devono seguire. Le istruzioni operative del 13 gennaio 2020 riepilogano le date da segnare in calendario nei prossimi mesi: il 17 febbraio 2020 per il versamento del premio in un'unica soluzione o della prima rata, il 2 marzo 2020 per le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2019.

Autoliquidazione INAIL 2019-2020: scadenze e istruzioni operative

Autoliquidazione INAIL 2019-2020, nel documento diffuso dall’Istituto il 13 gennaio 2020 sono indicate le scadenze e le istruzioni che i datori di lavoro devono tenere a mente.

I termini degli adempimenti sono concentrati principalmente nelle giornate del 17 febbraio e del 2 marzo 2020.

I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali dello stesso importo.

Nel caso di pagamento rateale si applica il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2019.

L’INAIL riepiloga anche i casi di riduzione dei premi assicurativi.

Tra gli altri ci sono gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, la riduzione per le cooperative agricole in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate e gli incentivi per assunzioni previsti dalla legge numero 92 del 2012.

Autoliquidazione INAIL 2019-2020: le scadenze da tenere a mente

Nell’istruzione operativa del 13 gennaio 2020 l’INAIL fornisce le scadenze e le istruzioni per l’autoliquidazione 2019-2020.

I datori di lavoro devono tenere presenti tali indicazioni e segnare subito in calendario le date del 17 febbraio e del 2 marzo 2020, termini diversi rispetto allo scorso anno.

INAIL - Istruzioni operative del 13 gennaio 2020
Autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative.

Il 17 febbraio 2020 è l’ultimo giorno utile per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata.

Il 2 marzo 2020, invece, è la scadenza della presentazione delle dichiarazioni relative alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2019.

Come anticipato, l’autoliquidazione può essere pagata in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali.

Nel caso di pagamento rateale devono essere corrisposti gli interessi che vengono calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.

Per il 2019, come da indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, tale tasso è fissato allo 0,93%.

Un riepilogo delle scadenze e del coefficiente con cui calcolare l’importo delle rate successive alla prima è presente nella tabella, che riporta anche l’ultimo giorno utile per i pagamenti nei casi in cui il termine cada in giorni festivi.

Rata Data di scadenza Ultimo giorno utile per il pagamento Coefficienti interessi
prima 16 febbraio 2020 17 febbraio 2020 0
seconda 16 maggio 2020 18 maggio 2020 0,00226767
terza 16 agosto 2020 20 agosto 2020 0,00461178
quarta 16 novembre 2020 16 novembre 2020 0,00695589

I datori di lavoro che hanno in programma minori retribuzioni per il 2020 rispetto al 2019 devono comunicarlo, motivando la riduzione, entro la prima scadenza: quella del 17 febbraio.

Autoliquidazione INAIL 2019-2020: le riduzioni dell’assicurazione

Nel documento del 13 gennaio l’INAIL riepiloga anche i casi in cui il premio assicurativo è ridotto.

Per l’autoliquidazione del 2019-2020 sono previste le seguenti riduzioni:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  • sgravio per il registro internazionale;
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
  • riduzione per le imprese artigiane;
  • riduzione per Campione d’Italia;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
  • incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11.

Vediamo nello specifico quali sono e come funzionano le principali riduzioni dei premi assicurativi.

Per l’autoliquidazione 2019-2020 sono previsti incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo.

La misura si applica ad aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo.

Per l’azienda è previsto un taglio del 50% del premio per il primo anno di vita del bambino o dalla data di adozione o affidamento.

Per ricevere la riduzione bisogna indicare il “Tipo” codice “7” nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto” e gli importi per cui si chiede il beneficio.

Una riduzione del premio è prevista anche per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, secondo le percentuali riportate nella tabella riassuntiva e indicando i codici dell’ultima colonna.

Soggetto Percentuale di riduzione codici
cooperative operanti in zone montane 75% 005
cooperative operanti in zone svantaggiate 68% 025

Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge numero 92 del 28 giugno 2012.

I soggetti, che devono essere stati assunti con contratto di lavoro dipendente dopo il primo gennaio 2013, devono avere un’età inferiore ai 50 anni ed essere disoccupati da più di un anno.

In tal caso è previsto un dimezzamento del premio per i dodici mesi successivi all’assunzione.

Se il contratto viene successivamente trasformato in uno a tempo indeterminato, l’incentivo vale anche per i sei mesi successivi.

Le stesse riduzioni, per il periodo di diciotto mesi, si applicano anche alle assunzioni di donne, senza vincolo di età e prive di occupazione da almeno sei mesi, residenti in regioni per cui possono essere richiesti i finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Non c’è invece vincolo legato al territorio per donne senza occupazione da più di 24 mesi.

Per ottenere l’incentivo i datori di lavoro dovranno indicare le somme delle retribuzioni e il codice relativo, ovvero da H a Y come indicato nella tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti che si trova all’interno dell’apposita guida INAIL.

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