A partire dalle pensioni di agosto 2026 l'INPS avvierà il recupero della quattordicesima e del bonus da 154,94 euro. I dettagli sulle revoche nel messaggio del 29 luglio
Pensioni di agosto 2026, parte l’operazione di revoca della quattordicesima.
L’INPS ha completato le operazioni di elaborazione relative anche all’importo aggiuntivo e, in ambedue i casi, i controlli hanno riguardato le pensioni erogate per l’anno 2021.
A comunicare le novità è il messaggio n. 2514 del 29 luglio 2026, in cui sono definite le modalità di recupero delle somme considerate indebitamente percepite, che saranno trattenute sulla pensione in pagamento nei prossimi giorni.
Pensioni: quattordicesima e importo aggiuntivo revocati da agosto 2026
L’elaborazione da parte dell’INPS ha comportato la revoca della somma aggiuntiva (la quattordicesima), e dell’importo aggiuntivo riconosciuti sulla base dell’anno di reddito 2021.
L’Istituto procederà al recupero delle somme versate secondo specifiche modalità e, nello specifico, sarà revocata la quattordicesima erogata nel 2021 in sede di prima attribuzione e poi confermata nel 2022.
Per recuperare gli importi versati, l’INPS procederà con una trattenuta sulla pensione suddivisa in 24 rate mensili, a partire dalla pensione di agosto 2026.
Anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000), è, dunque, oggetto di revoca definitiva. Anche in questo caso il provvedimento interessa l’importo corrisposto nel 2021 e nel 2022.
Il recupero avverrà attraverso trattenute sulla pensione divise in 12 rate mensili, sempre a partire dalla mensilità di agosto.
| Quattordicesima | recupero in 24 rate mensili |
|---|---|
| Bonus da 154,94 euro | recupero in 12 rate mensili |
Pensioni: revocate le somme aggiuntive in mancanza della dichiarazione reddituale
La revoca deriva dall’applicazione dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207/2008:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
Con il messaggio n. 1718 del 25 maggio 2026, l’INPS aveva già comunicato la revoca definitiva delle prestazioni riferite all’anno reddituale 2021 per i soggetti che non avevano trasmesso la dichiarazione reddituale entro il 19 settembre 2025.
Il provvedimento riguarda, infatti, i pensionati per i quali non è stata acquisita, entro la scadenza prevista, la dichiarazione della situazione reddituale riferita all’anno 2021, indispensabile per confermare il diritto alle prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria.
L’INPS ha predisposto una comunicazione da inviare ai soggetti interessati tramite raccomandata.
La lettera ha valore di notifica del provvedimento di revoca e contiene le informazioni relative alla revoca e alle modalità con cui saranno effettuate le trattenute sulla pensione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni di agosto 2026, partono le trattenute della quattordicesima