Patent box, marchi storici: in caso di perdite gli effetti positivi sono rinviati

Tommaso Gavi - Dichiarazione dei redditi

Patent box, nella risposta all'interpello numero 374 del 25 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in casi di perdite, anche per marchi storici: gli effetti positivi dell'opzione sono rinviati agli esercizi in cui verranno prodotti redditi.

Patent box, marchi storici: in caso di perdite gli effetti positivi sono rinviati

Patent box, anche per i marchi storici, nei casi in cui lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita gli effetti positivi dell’opzione sono rinviati agli esercizi in cui lo stesso bene produrrà reddito.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 374 del 25 maggio 2021.

i costi di ricerca e sviluppo dell’IP vengono inclusi, in linea di principio, tra i costi, diretti e indiretti, connessi con le attività di creazione, sviluppo, mantenimento o miglioramento degli IP.

L’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento e ripercorre i chiarimenti dei precedenti documenti di prassi.

Patent box, marchi storici: gli effetti positivi sono rinviati agli esercizi in cui sarà prodotto reddito

Con la risposta all’interpello numero 374 del 25 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di Patent box.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 374 del 25 maggio 2021
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agevolazione Patent Box: perdite connesse alla gestione di marchi.

Anche in questo caso, lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito dell’istante, sul meccanismo di recapture delle perdite pregresse.

Il soggetto chiede se tale meccanismo valga anche per i marchi.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche per i marchi storici, nei casi in cui lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, gli effetti positivi dell’opzione saranno rimandati agli esercizi in cui lo stesso bene produrrà reddito.

L’Amministrazione finanziaria aggiunge che i costi di ricerca e sviluppo dell’IP:

“risultano inclusi, in linea di principio, tra i menzionati costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento degli IP.”

I chiarimenti seguono il riepilogo del quadro normativo di riferimento dell’agevolazione e dei documenti di prassi precedentemente pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

La richiesta è relativa anche alla circolare numero 11 del 2016 che fa riferimento ai costi che derivano da attività di ricerca e sviluppo in senso stretto.

Il documento di prassi non si riferisce specificamente alle spese ricorrenti per le seguenti attività:

  • il deposito dei marchi;
  • la protezione dei marchi;
  • le consulenze legali per contrastare le opposizioni alla registrazione in alcuni Stati;
  • il conseguimento di certificazioni, secondo la normativa dei nuovi mercati;
  • la partecipazione a eventi fieristici.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento e chiarisce i dubbi riportati dall’istante.

Patent box: il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano dopo l’esame delle norme di riferimento e dei documenti di prassi sul regime delle agevolazioni Patent box.

La prima norma citata è la Legge di Bilancio 2015, in particolare l’articolo 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014, che introduce la detassazione parziale dei redditi che derivano dall’utilizzo di specifici beni immateriali, espressione delle attività di ricerca e sviluppo.

Viene in seguito richiamato l’articolo 56 del DL numero 50 del 2017 e il decreto Crescita, ovvero il numero 34 del 2019.

A seguire vengono riportati i riferimenti ai provvedimenti attuativi:

  • il Dm del 30 luglio 2015;
  • il Dm del 28 novembre 2017;
  • il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 novembre 2015;
  • il provvedimento del 1° dicembre 2015;
  • il provvedimento del 23 marzo 2016;
  • il provvedimento del 6 maggio 2016;
  • il provvedimento del 27 giugno 2016;
  • il provvedimento del 30 luglio 2019.

I numerosi provvedimenti hanno richiesto diversi chiarimenti, gran parte dei quali sono confluiti in due documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

  • la circolare numero 36 del 2015;
  • la circolare numero 11 del 2016.

In principio, come spiegato dall’Amministrazione finanziaria, tra i beni agevolabili erano ricompresi anche i marchi d’impresa e quelli collettivi sia registrati sia in corso di registrazione.

I bani sono poi stati esclusi dall’articolo 56 del DL numero 50 del 2017.

Tuttavia, per chi ha esercitato l’opzione negli anni di imposta 2015 e 2016, è comunque rimasta la possibilità di agevolare i marchi fino alla scadenza del periodo di 5 anni, ovvero fino al 30 giugno 2021 (se il periodo risultasse inferiore).

Sul tema, la circolare 36 chiarisce, tra le altre cose, che:

“le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di «recapture» nell’ambito del medesimo regime di Patent Box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box.”

A specificare meglio il calcolo del contributo è invece la circolare numero 11 del 2016.

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che:

“la perdita del singolo IP - anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso - dovrà essere memorizzata, con il sistema di tracciatura a far data dall’anno 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato. L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione in diminuzione rappresentativa della misura dell’agevolazione, comporterà necessariamente una compensazione tra redditi e perdite formatisi nei periodi antecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo «ante opzione» siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.”

In conclusione, la società istante, dopo la verifica che nel periodo d’imposta 2015 lo sfruttamento del marchio storico ha generato una perdita, può rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network