Qual è la differenza tra crediti non spettanti e inesistenti? La nuova definizione nel Decreto sanzioni

Rosy D’Elia - Imposte

Che differenza c'è tra crediti non spettanti e inesistenti? La risposta è nel Decreto Sanzioni, approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 21 febbraio e disponibile ancora solo in versione di bozza, che fornisce entrambe le definizioni e modifica il meccanismo sanzionatorio

Qual è la differenza tra crediti non spettanti e inesistenti? La nuova definizione nel Decreto sanzioni

Quali sono i crediti non spettanti e quelli inesistenti? Differenze, definizioni e conseguenze in caso di utilizzo sono riepilogate nel Decreto Sanzioni, il nono provvedimento di attuazione della riforma fiscale che è stato approvato il 21 febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Il testo, ancora in versione di bozza, interviene sulla normativa di riferimento per fissare alcuni punti fermi e modificare le sanzioni previste.

Come per gli altri tasselli della riforma fiscale, le novità dovranno passare al vaglio delle commissioni parlamentari e poi essere adottate in via definitiva.

Quali sono i crediti inesistenti? La definizione e le sanzioni previste

L’attuale formulazione del Decreto sanzioni, disponibile in bozza, interviene sul testo del decreto legislativo numero 74 del 2000, che regola i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e sul decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471, che tra le altre disposizioni attualmente stabilisce anche le caratteristiche dei crediti inesistenti.

All’articolo 13 si legge:

“Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Il testo viene modificato con le novità in arrivo e debuttano due nuove voci su crediti inesistenti e non spettanti anche nell’elenco di definizioni che aprono il decreto legislativo numero 74 del 2000.

Si chiarisce che ci si trova difronte a crediti inesistenti semplicemente quando mancano, in tutto o in parte, i presupposti che ne determinano l’origine.

La stessa definizione si trova nel decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471 su cui si interviene per ridurre la relativa sanzione: attualmente va dal 100 al 200 per cento dell’importo, con le novità della riforma fiscale si passerà al 70 per cento.

Quali sono i crediti non spettanti? La definizione e le sanzioni previste

Diverso è il caso dei crediti non spettanti “fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità”. Così, il Decreto Sanzioni, ancora in versione di bozza, definisce questa tipologia di crediti.

Anche in questo caso il decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471 si adegua alle nuove definizioni introducendo anche una riduzione delle sanzioni: si passa dal 30 al 25 per cento del credito utilizzato.

Viene meno il diritto a beneficiare dei crediti anche quando vengono utilizzati non rispettando le modalità previste dalle norme di riferimento o in misura superiore all’importo spettante.

Nel caso in cui ci siano tutte le carte in regola per usufruire dei crediti ma le somme vengono utilizzate “in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza”, non c’è alcun veto e i crediti possono definirsi spettanti.

In questo caso si applica una sanzione di 250 euro, ma devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • le mancanze sugli adempimenti amministrativi di carattere strumentale non devono determinare la decadenza e gli stessi adempimenti non devono essere essenziali al riconoscimento del credito medesimo;
  • la violazione deve essere rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della medesima, ovvero in assenza di una dichiarazione, comunque entro un anno dalla sua commissione.

Al complesso di norme sull’utilizzo delle somme non spettanti o inesistenti, inoltre, si aggiunge anche la seguente regola: “qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio”.

Tutte le novità, riepilogate di seguito, dovranno in ogni caso essere confermate nel testo ufficiale e poi nel provvedimento adottato in via definitiva dopo l’esame parlamentare.

Tipologia di creditiDefinizioneNuove sanzioni
Credito inesistente Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo 70 per cento del credito utilizzato
Credito non spettante Si considera credito non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista 25 per cento del credito utilizzato
Credito spettante Il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale Sanzione di 250 euro

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