Passaggio al regime forfettario dall’ordinario applicato per errore? Il veto dell’AdE

Rosy D’Elia - Irpef

Passaggio al regime forfettario dopo aver applicato per errore il regime ordinario? Dall'Agenzia delle Entrate arriva un veto sull'accesso: quello che conta è il comportamento concludente, oltre al fatto che l'ingresso nel nuovo sistema fiscale o contabile deve essere messo in atto dall'inizio dell'anno o dell'attività. Sono queste le regole generali chiarite nella risposta all'interpello numero 378 del 31 maggio 2021.

Passaggio al regime forfettario dall'ordinario applicato per errore? Il veto dell'AdE

È possibile effettuare nel corso dell’anno il passaggio al regime forfettario, dopo aver applicato per errore il regime ordinario?

L’ingresso nel nuovo sistema fiscale o contabile deve essere messo in atto dall’inizio dell’anno o dell’attività e quello che conta è il comportamento concludente del contribuente.

Sono queste le regole generali di cui tener conto: a chiarirle è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 378 del 31 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 378 del 31 maggio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Passaggio dal regime ordinario a regime forfetario.

Passaggio al regime forfettario dal regime ordinario applicato per errore? Il veto dell’AdE

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul passaggio al regime forfettario nel corso dell’anno arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un professionista che per la sua attività di collaborazione svolta nei confronti di una società ha emesso una serie di fatture applicando il regime fiscale ordinario e a marzo 2021 ha comunicato di aver erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 84 della legge n. 190 del 2014, suo regime naturale per il 2020.

Il professionista ritiene che l’ errore non possa essere ritenuto un comportamento concludente ai fini dell’esercizio dell’opzione (tacita) per il regime ordinario” e che quindi possa essere comunque applicato il regime forfettario.

In particolare vorrebbe procedere come segue:

  • emissione di note di credito per lo storno dell’IVA inserita nelle fatture emesse nel corso dell’anno 2020;
  • emissione di una fattura come ulteriore corrispettivo per un importo pari all’IVA stornata.

Ma dall’Agenzia delle Entrate arriva un veto totale sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario con la risposta all’interpello numero 378 del 31 maggio 2021.

“Non si ravvisano le condizioni affinché [...] collaboratore dell’istante possa mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, e per l’effetto non può essere accolta la soluzione proposta di considerare corretta l’emissione delle note di variazione e di una fattura pari all’importo dell’IVA stornata”.

Passaggio al regime forfettario con comportamento concludente all’inizio dell’anno o all’inizio dell’attività

Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate ricorda alcune disposizioni alla base del regime forfettario:

  • regolato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge numero 190 del 2014, così come è stato poi modificato nel tempo, è destinato agli operatori economici più piccoli, entro il limite di ricavi e compensi di 65.000 euro;
  • rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale che hanno i requisiti richiesti e non incorrono nelle diverse cause ostative che regolano l’accesso;
  • per essere applicato da un soggetto già in attività che applica il regime ordinario non è prevista una specifica opzione.

Ma bisogna sempre tener conto di una regola generale che deriva dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442:

“L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.

Sono diversi, nel caso analizzato, i fatti che escludono la possibilità di effettuare il passaggio al regime forfettario.

Tra quelli più rilevanti, il documento sottolinea:

  • negli anni precedenti il contribuente ha applicato il regime ordinario;
  • sia nel 2020 che nel 2021 il suo “comportamento concludente” è rimasto lo stesso;
  • ha presentato le LIPE, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA: un adempimento da cui è esonerato chi beneficia del sistema semplificato.

Non c’è dubbio, quindi, che il 2021 per il contribuente debba concludersi con l’applicazione del regime ordinario.

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