Pacchetti e servizi turistici: nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2018

Carla Mele - Leggi e prassi

Dal 1° Luglio 2018 entra in vigore il Decreto Legislativo 62/2018 in recepimento della direttiva europea a tutela dei diritti di chi acquista pacchetti vacanze personalizzati e online, introducendo nuovi obblighi per gli organizzatori

Pacchetti e servizi turistici: nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2018

L’estate è iniziata con un’importante novità che investe il settore turistico e gli operatori del settore: il nuovo Decreto Legislativo 62/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 giungo, modifica il concetto di pacchetto e servizio turistico, con l’obiettivo di tutelare maggiormente i viaggiatori che sempre più spesso ricorrono all’uso di internet per organizzare la propria vacanza.

Le nuove disposizioni apportano una profonda modifica alla nozione pacchetto e servizio turistico, in ricezione delle novità introdotte dalla Direttiva europea 2015/2302: innovativa è l’inclusione nella categoria, oltre che ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, anche dei contratti on-line, dei pacchetti su misura e dei c.d. pacchetti dinamici.

Il Decreto riconosce inoltre maggiori tutele per il viaggiatore in caso di recesso e accresce le responsabilità del venditore in caso di errori nell’esecuzione del pacchetto.

Pacchetti e servizi turistici: maggiori tutele per i viaggiatori

Il concetto di pacchetto turistico è indicato nella disciplina prevista per le Agenzie di viaggio il cui presupposto oggettivo ai fini Iva è costituito appunto dall’organizzazione di pacchetti turistici intesi quali combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici tra trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico (visite guidate, escursioni) ai fini dello stesso viaggio, sia se combinati da un unico professionista, o che siano conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici.

Per i contratti conclusi a partire dal 1° luglio 2018 sono in vigore nuove regole il cui obiettivo è tutelare maggiormente i viaggiatori dell’era digitale.

La principale novità del Decreto di recepimento della nuova direttiva europea riguarda infatti l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento esclusivo ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, e viene chiarito che sono ricompresi nella categoria anche i contratti on-line, i pacchetti su misura ed i c.d. pacchetti dinamici.

La prestazione potrà essere chiamata pacchetto o assumere una denominazione analoga: vengono considerati tali sia se acquistati presso un unico punto vendita (agenzia di viaggio) offerti ad un prezzo forfettario, oppure se combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

La norma esclude dalla fattispecie le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione).

Per i viaggiatori, il decreto riconosce maggiori diritti rispetto all’attuale disciplina.

In particolare, il viaggiatore ha diritto di recedere senza corrispondere spese di recesso, se l’organizzatore propone un aumento del prezzo del pacchetto di almeno l’8%, (in precedenza la differenza doveva essere pari al 10%).

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione per azione di risarcimento danni: 3 anni per il danno alla persona e 2 anni per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Pacchetto e servizi turistici: i nuovi obblighi per gli organizzatori

Il Decreto n. 62/2018 impone obblighi più stringenti per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici.

Essi saranno obbligati a fornire ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, previsto negli Allegati A e B del decreto, contenente una serie di informazioni più ampie rispetto alla disciplina attuale, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Riguardo la natura contrattuale dell’operazione di vendita di pacchetti turistici, la nuova disciplina prevede che il venditore sia considerato, oltre che il responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, anche come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Altra rilevante novità sulla responsabilità dell’organizzatore riguarda le conseguenze per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è prevista in ogni caso una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.

Gli organizzatori ed i venditori dovranno essere sottoposti a forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e saranno rafforzare le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati: essi sono delle combinazioni di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti.

A tali servizi turistici collegati saranno estese le misure di tutela in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici.

Maggiori le sanzioni previste: in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, le sanzioni amministrative pecuniarie andranno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva.

Saranno previste anche sanzioni amministrative accessorie per i casi più gravi, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva, la cessazione dell’attività.

La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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