Modello Iva TR: integrazioni entro il 30 aprile

Redazione - Dichiarazione IVA

Modello Iva TR: è possibile inviare integrazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ogni anno. I chiarimenti nella risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018.

Modello Iva TR: integrazioni entro il 30 aprile

Modello Iva TR: entro il 30 aprile si ha la possibilità di inviare integrazioni e modifiche all’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti nella risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018.

Il modello TR è il modello che devono presentare i contribuenti Iva, che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, per chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o per chiedere l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Modello Iva Tr: integrazioni entro il 30 aprile

L’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018 ha chiarito che è possibile presentare entro l’ultimo giorno utile per la dichiarazione Iva, quindi il 30 aprile, un modello TR per modificare elementi come la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria o l’apposizione del visto di conformità, o ancora l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali.

Si ha questa possibilità se le modifiche e le integrazioni non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale e se l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata o compensata.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto informazioni all’Agenzia delle Entrate per verificare i tempi entro cui è possibile presentare un modello TR per integrare o rettificare i dati esposti all’interno del quadro TD, ovvero la sezione del documento in cui si indicano, tra le altre cose anche la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e l’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione.

Modello Iva Tr: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per ricordare che i contribuenti hanno la possibilità di ottenere, al ricorrere di determinati requisiti, il rimborso del credito Iva relativo a periodi inferiori all’anno (rimborso infrannuale) o, di chiederne l’utilizzo in compensazione.

Possono chiedere il rimborso, le tipologie che seguono:

  • i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • i contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • i soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite a prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972.

Le richieste di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore a 2.582,28 euro, devono essere presentate in maniera telematica, tramite Entratel o affidandosi a un intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello Iva TR.

Come ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate, l’integrazione o la rettifica del modello Iva TR è sempre possibile entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva annuale. Infine nel documento ci sono alcune precisazioni utili che riportiamo di seguito:

  • non c’è bisogno di presentare una dichiarazione annuale Iva “sostitutiva nei termini” perché gli elementi modificati/integrati, infatti, non incidono sul contenuto della dichiarazione;
  • non si applica alcuna sanzione in relazione all’integrazione/correzione degli elementi in esame;
  • qualora si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello Iva TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato, fatta salva la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso.

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