La malattia del contribuente non è impedimento oggettivo per la produzione dei documenti in giudizio

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

Malattia del contribuente, il soggetto deve provare e documentare la causa oggettiva a lui non imputabile che ha impedito la produzione documentale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 3770 del 7 febbraio 2022. La malattia non è considerata un impedimento assoluto, c'è la possibilità di delega.

La malattia del contribuente non è impedimento oggettivo per la produzione dei documenti in giudizio

L’Amministrazione finanziaria in sede di controllo deve invitare il contribuente ad esibire la documentazione contabile e fiscale con l’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

Spetta poi al contribuente, nella prima fase giudiziale, provare e documentare la causa oggettiva a lui non imputabile che ha impedito la produzione documentale nel corso dell’accesso, non potendosi considerare impedimento assoluto la malattia, ben potendo il contribuente delegare il compito ad altro soggetto idoneo.

Questo è quanto hanno affermato i giudici della suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3770 del 7 febbraio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3770 del 7 febbraio 2022.
La malattia del contribuente non è impedimento oggettivo per la produzione dei documenti in giudizio.

La vicenda processuale

La controversia riguarda il ricorso proposto da una società e dai soci avverso un avviso di accertamento emesso per omessa presentazione della dichiarazione, a fronte della quale l’Agenzia delle entrate ha richiesto nel corso del controllo il deposito delle fatture di acquisto pagate, con l’avvertimento che, in mancanza, vi sarebbe stata decadenza dalla loro produzione in giudizio.

Il giudizio è giunto sin in Commissione Regionale e qui i giudici hanno ritenuto fondata la doglianza della società con riferimento alla mancata detrazione dell’Iva versata, posto che la società aveva provveduto a depositare in giudizio le fatture da cui era emersa la legittimità della detrazione d’imposta nonostante la mancata presentazione della dichiarazione annuale.

Avverso la predetta decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché i giudici avrebbero fondato la decisione sull’ammissibilità della detrazione dell’Iva versata su documenti prodotti, in modo inammissibile, per la prima volta nel corso del giudizio.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e proceduto alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

La decisione

La questione posta all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda, quanto all’IVA, la corretta applicazione dell’art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

La medesima preclusione è replicata nell’art. 32 del DPR 600/1973 che in più precisa che le cause di inutilizzabilità “non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”

Sulla base di tale sistema il contribuente, che sia in grado di dimostrare che la tardiva produzione dei documenti fiscali è stata causata da un fatto a lui non imputabile, può comunque procedere al deposito in sede giudiziale nella fase introduttiva di prime cure del giudizio.

Pertanto, se l’Amministrazione finanziaria invita in maniera specifica e puntuale il contribuente ad esibire la documentazione contabile e fiscale, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, l’onere della prova nella prima fase giudiziale incombe sul contribuente, il quale deve anche documentare la causa oggettiva a lui non imputabile.

La Corte richiama la posizione delle Sezioni Unite che hanno chiarito che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri e documenti contabili ha l’effetto preclusivo di poterli utilizzare in giudizio a suo favore quando la dichiarazione si traduce in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; sussiste la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa e il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento.

Se ne deduce, pertanto, che la dichiarazione del contribuente di non possedere i documenti non ha effetto preclusivo in casi ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore o a colpa (ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione).

Nel caso di specie è accaduto che il giudice d’appello, dopo aver ritenuto che i contribuenti non avevano adempiuto all’obbligo di deposito dei documenti richiesti, in assenza di una causa ad essi non imputabile e “dopo aver escluso che la malattia costituisse causa non imputabile” visto che il contribuente avrebbe potuto ben delegare a tal fine un terzo, ha però consentito la produzione delle fatture di acquisto, non solo nel corso del processo di prime cure, ma persino nel giudizio di appello.

In tal modo si è finito per violare gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la Corte avrebbe dovuto ritenere inammissibile la produzione nel corso del giudizio contenzioso.

A ciò si aggiunga che, pur in presenza di una causa non imputabile ai contribuenti, non sarebbe stata comunque consentita la produzione delle fatture di acquisto del giudizio di appello, ma solo con l’allegazione delle stesse all’atto introduttivo del giudizio di prime cure.

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