L'INPS aggiorna le tutele previdenziali della malattia equiparando le nuove prestazioni sanitarie e percorsi di cura al ricovero ospedaliero e al day hospital. La tutela è ora riconosciuta anche in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e per la permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative
L’INPS aggiorna le regole sulla tutela previdenziale della malattia e riconosce i ricoveri alternativi come equiparabili al ricovero ospedaliero e al day hospital.
Con la circolare n. 65, pubblicata oggi, 16 giugno, l’Istituto interviene per adeguare la disciplina previdenziale all’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzato negli ultimi anni dalla diffusione di modelli assistenziali alternativi al ricovero tradizionale, per garantire cure più adeguate e la riduzione dei ricoveri non necessari.
L’obiettivo dell’Istituto è garantire uniformità di trattamento ai lavoratori, nel rispetto del principio di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) e del diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia di cui all’articolo 2110 del codice civile.
Prestazioni ambulatoriali complesse: per l’INPS equivalgono al day hospital
Con la nuova circolare, l’INPS mette fine a un lungo periodo di incertezza normativa. L’Istituto riconosce alcune prestazioni ambulatoriali, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale per la malattia, come equivalenti al day hospital, considerata la loro complessità e la reale incapacità del lavoratore di svolgere l’attività lavorativa nelle giornate in cui si trova presso le strutture sanitarie.
Vanno, quindi, considerati equivalenti al day hospital:
- i Day Service Ambulatoriale (DSA);
- i Day Surgery;
- le macro attività ambulatoriale complesse (MAC);
- la bassa intensità chirurgica (BIC);
- i pacchetti ambulatoriali complessi (PAC);
- i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDT).
Resta invece confermata la disciplina delle cosiddette “dimissioni protette”. Come precisato dalla circolare n. 136/2003, saranno considerate giornate assimilabili al ricovero soltanto quelle dedicate ad accertamenti programmati presso la struttura ospedaliera, mentre gli altri giorni potranno essere riconosciuti come malattia, solo in presenza di specifica certificazione medica.
Salute mentale: nuove indicazioni per CSM e strutture psichiatriche
La circolare dedica attenzione anche ai percorsi di cura nell’ambito della salute mentale.
Per i Centri di Salute Mentale (CSM), l’INPS chiarisce che le giornate di presenza per trattamenti programmati possono essere indennizzate come malattia, analogamente ai cicli di cura ricorrenti. L’eventuale permanenza notturna, se formalmente documentata come ricovero breve, viene invece assimilata al regime di day hospital.
Per quanto riguarda strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali, autorizzate e/o accreditate dal SSN, l’equiparazione al ricovero ospedaliero è possibile se le strutture soddisfano i requisiti normativi previsti:
- presenza di una Direzione sanitaria;
- cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato;
- procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze;
- tracciabilità delle presenze e delle attività.
In assenza di tali requisiti, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica.
L’INPS precisa che sono equiparati al ricovero ospedaliero:
- i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC);
- la permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie;
- i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e i Centri di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (mentre le prestazioni semiresidenziali sono equiparate alla malattia comune);
- i ricoveri presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice.
Le prestazioni complesse in Day service presso le Case della Comunità sono, invece, equiparate al day hospital, mentre la permanenza in strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi presso Centri Diurni sono equiparate alla malattia comune, con necessità di certificazione medica.
Pronto soccorso: OBI e Degenza Breve valgono come il ricovero
La circolare affronta anche il tema delle permanenze nelle strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), sempre più diffuse nelle Unità Operative di Pronto Soccorso.
Secondo l’INPS, la permanenza in Pronto Soccorso e nelle strutture citate deve essere considerata, ai fini della malattia, come un ricovero ospedaliero.
Dipendenze patologiche: superata la vecchia interpretazione
Relativamente a comunità terapeutiche e strutture per dipendenze patologiche, l’Istituto supera l’interpretazione contenuta nella circolare n. 136 del 2003 e stabilisce che la permanenza in strutture di questo tipo è equiparabile al ricovero ospedaliero.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, il lavoratore ha bisogno di un certificato di dimissione, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura.
Comunità e strutture terapeutiche offrono assistenza sanitaria tramite diverse tipologie di servizi, e questo ne determina la natura sanitaria o socio-educativa, e di conseguenza, un diverso trattamento ai fini delle tutele previdenziali.
Al contrario, con la permanenza in comunità prive di assistenza sanitaria si può accedere alla malattia comune, se muniti di certificato medico che attesta l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro.
Disturbi alimentari: più tutele per percorsi terapeutici specialistici
La circolare estende le nuove tutele anche ai percorsi dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).
Sono assimilati al ricovero ospedaliero:
- i trattamenti in day service;
- i trattamenti in day hospital;
- la permanenza in strutture di residenzialità intensiva sanitaria.
L’equiparazione è subordinata alla presenza di specifici requisiti, tra cui l’accreditamento della struttura, l’esistenza di un Piano Terapeutico Individuale e l’attività di un’équipe multidisciplinare.
Le permanenze semiresidenziali o presso strutture prive di assistenza sanitaria continueranno invece a essere trattate come malattia comune.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Malattia: tutela INPS anche per cure ambulatoriali complesse