Dall'INPS arrivano nuove regole per la gestione in Uniemens degli eventi di malattia nel settore privato. Si applicheranno dal 2026

Dal 2026 arrivano nuove regole per la gestione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens.
Le nuove istruzioni INPS riguardano tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato.
Nel messaggio n. 3019/2025, l’Istituto descrive in dettaglio la nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità di malattia nel flusso Uniemens.
Vediamo le istruzioni per l’esposizione, la compilazione della sezione “Differenze Accredito” e il conguaglio delle indennità anticipate.
Malattia, nuove istruzioni INPS per i datori di lavoro: la compilazione del calendario giornaliero
L’INPS semplifica la gestione della malattia: per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato dal 2026 arriva una nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica nel flusso Uniemens.
L’obiettivo è quello di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate in Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.
Le novità si applicano, come detto, dalla competenza del mese di gennaio 2026.
Nello specifico, l’INPS ha previsto la compilazione del calendario giornaliero (elemento “Giorno”) nei flussi di denuncia Uniemens.
L’adempimento riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore.
Ad ogni modo, resta fermo che, nel flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana”, valorizzando il “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento “MAL” con le consuete modalità, e si deve valorizzare l’elemento “DiffAccredito” indicando la “retribuzione persa”.
Per le dettagliate istruzioni sulla compilazione del calendario giornaliero si rimanda al testo integrale del messaggio INPS, disponibile di seguito.
Le istruzioni per la compilazione della sezione “Differenze Accredito”
A partire dalla competenza di gennaio 2026, alla sezione “DifferenzeAccredito” viene aggiunta la nuova sottosezione “InfoEvento”, la quale contiene due elementi:
- l’elemento “MotivoEvento” con l’attributo “TipoMotivoEvento”;
- l’elemento “DiffAccreditoEvento”.
Per ciascun “CodiceEvento” esposto in “DifferenzeAccredito”, la valorizzazione dell’elemento “MotivoEvento”, con il relativo attributo “TipoMotivoEvento”, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell’importo sull’elemento “DiffAccreditoEvento” associato.
“In particolare, l’elemento
deve essere valorizzato con il codice PUC o, ove non disponibile, con il protocollo attribuito dalla Struttura territoriale dell’INPS al certificato cartaceo o, in mancanza, con la data inizio malattia; deve essere compilato con il valore “CM” (per PUC), “PR” (per protocollo) o “DT” (per Data inizio malattia).”
Per lo stesso codice evento “MAL” continua a esserci una sola sezione “DifferenzeAccredito” e tanti elementi “InfoEvento”. In “DiffAccredito” deve essere sempre indicata la somma complessiva dell’imponibile perso, ossia l’importo presente in “DiffAccredito” deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi “DiffAccreditoEvento”, corrispondenti agli specifici motivi di utilizzo.
Le nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate
Nel documento, l’INPS si sofferma anche sulle nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate. Ai fini del conguaglio dell’indennità di malattia, dal periodo di competenza gennaio 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti codici conguaglio.
Nell’elemento “CodiceCausale” devono essere inseriti i seguenti codici relativi allo specifico evento:
- “0058”, “Importo dell’indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro” (codice evento “MAL”);
- “E777”, “Differenze indennità malattia” (codice evento “MAL”).
Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il datore di lavoro deve indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico. In caso di certificato cartaceo va indicata la data di inizio malattia o il numero di protocollo del certificato rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS, se presente e comunicato dal lavoratore.
Nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il nuovo valore “PUC” o il valore “DATA”, che indica la data inizio malattia, o il valore “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS.
Nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens.
Nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Il codice causale di restituzione “E775”, da gennaio non sarà più utilizzabile in quanto si deve procedere tramite l’invio di flussi regolarizzativi sul periodo di esposizione originario dell’evento.
Nell’Allegato n. 1 al messaggio n. 3029/2025, l’INPS ha fornito la “Tabella riepilogativa Codici Conguaglio Malattia Vecchi/ Nuovi e Codici Evento” e la “Tabella di corrispondenza Codice Evento-Conguagli-InfoAgg”.
Infine, l’Istituto precisa che per gli eventi di malattia, in caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di gennaio 2026, si devono utilizzare le vecchie modalità di esposizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Malattia: nuove istruzioni INPS per i datori di lavoro