Liquidazione IVA del 16 marzo, come accedere al bonus registratore telematico

Liquidazione IVA entro il 16 marzo e bonus registratore telematico: come utilizzare il credito di imposta per le spese di acquisto o adattamento del vecchio strumento agli standard dello scontrino elettronico. Prima occasione utile per i contribuenti trimestrali che hanno sostenuto i costi per adeguarsi alle novità a dicembre 2019. Istruzioni da seguire e codice tributo da indicare.

Liquidazione IVA del 16 marzo, come accedere al bonus registratore telematico

Liquidazione IVA entro il 16 marzo e bonus registratore telematico: per i contribuenti trimestrali che hanno effettuato l’acquisto o l’adeguamento del vecchio strumento agli standard dello scontrino elettronico a dicembre 2019 si tratta della prima occasione utile per recuperare parte delle spese.

Il 1° gennaio 2020 ha debuttato la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e i nuovi RT hanno sostituito i vecchi registratori di cassa: per supportare gli esercenti nell’acquisto o nell’adattamento degli strumenti tecnologici, è stato introdotto un credito di imposta pari al 50% per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Le istruzioni su come ottenere la cifra a cui si ha diritto in occasione della liquidazione IVA del 16 marzo.

Liquidazione IVA entro il 16 marzo e bonus registratore telematico per i contribuenti trimestrali

È possibile beneficiare del bonus registratore telematico soltanto per le spese sostenute con strumenti tracciabili, come bonifico, carte di credito o carte di debito: le spese possono essere recuperate in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stato acquistato o adeguato l’apparecchio.

Per i contribuenti trimestrali che hanno sostenuto le spese per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi nel mese di dicembre 2019 e che versano l’IVA relativa all’ultimo trimestre in sede di conguaglio annuale, la scadenza del 16 marzo è la prima occasione utile per utilizzare il credito di imposta pari al 50% del costo comprensivo di IVA nella misura in cui l’imposta non ha formato oggetto di detrazione per l’acquirente e nei limiti stabiliti:

  • fino a 50 euro in caso di adeguamento;
  • fino a 250 euro in caso di acquisto.

Il bonus registratore telematico a cui si ha diritto è utilizzabile solo in compensazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 24143 del 9 luglio 1997. Esclusi, quindi, sia la cessione che il rimborso.

Nel testo della circolare numero 3 dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2020, si legge una precisazione:

“Considerata la ratio della disposizione ed al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento, il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva ed eventuale (caso tipico, l’utilizzo in leasing).

La medesima ratio, esclude, tuttavia, che del credito d’imposta possano godere coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo (sempre in riferimento al leasing, rimane pertanto escluso dal contributo il cedente, c.d. “lessor”, che non utilizza l’apparecchiatura per memorizzare ed inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione)”.

Liquidazione IVA entro il 16 marzo e bonus registratore telematico: come beneficiare del credito di imposta

In linea generale, il bonus è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti.

In alternativa, qualora il soggetto passivo sia esonerato dall’adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

In caso di pagamento rateale, la spesa si considera sostenuta rispetto a quanto è stato effettivamente corrisposto.

I contribuenti trimestrali che hanno intenzione di accedere al bonus registratore telematico sfruttando l’occasione della liquidazione IVA del 16 marzo devono inserire il codice tributo 6899, istituito con la risoluzione numero 33 del 1° marzo 2019, nel modello F24, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica.

La sezione del modello da compilare è “Erario”. Nello specifico sono tre le colonne a cui prestare attenzione:

  • la prima colonna, in cui è necessario indicare il codice tributo 6899;
  • la terza colonna “anno di riferimento” che va compilata inserendo l’anno dell’acquisto o dell’adattamento;
  • la quinta colonna “importi a credito compensati”, in cui va inserita la cifra del pagamento.

Di seguito il codice tributo, con il dettaglio della dicitura, da inserire nel modello F24 per accedere al bonus registratore telematico in occasione della liquidazione IVA del 16 marzo 2020.

Codice tributo Denominazione
6899 credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

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