Lavoro all’estero, al cooperante si applica la disciplina convenzionale

Tommaso Gavi - Irpef

Lavoro all'estero, al cooperante si deve applicare la tassazione prevista dalla disciplina convenzionale. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 353 del 15 settembre 2020: il regime può essere applicato anche alle mensilità aggiuntive riparametrate alle giornate svolte fuori dall'Italia.

Lavoro all'estero, al cooperante si applica la disciplina convenzionale

Lavoro all’estero, al cooperante si deve applicare la disciplina convenzionale.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 353 del 15 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Mentre ai giorni di lavoro svolti in Italia devono essere applicate le regole della tassazione ordinaria, per le giornate si deve fare riferimento al regime convenzionale.

Tale regime, in assenza di diversa previsione contenuta nel Ccnl, deve essere applicato anche alla quota delle mensilità aggiuntive, in proporzione ai giorni di lavoro all’estero.

Lavoro all’estero, al cooperante si applica la disciplina convenzionale

Quale disciplina deve essere applicata al cooperante per i periodi di lavoro all’estero?

I chiarimenti sul tema arrivano dalla risposta all’interpello numero 353 del 15 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 353 del 15 settembre 2020
Trattamento fiscale ai fini IRPEF applicabile ai lavoratori c.d. cooperanti, che alternano periodi di lavoro in Italia e all’estero - Articolo 54, comma 8-bis, del Tuir.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate parte da un caso concreto di un’associazione che si occupa di cooperazione internazionale in ambito sanitario, anche attraverso il personale con contratti di tipo subordinato e parasubordinato che svolge missioni all’estero.

Il quesito è articolato su un doppio binario. L’istante intende sapere se:

  • nei confronti dei cooperanti sia corretto applicare la disciplina convenzionale (riproporzionata), prevista dall’articolo 54, comma 8-bis, del Tuir, per i giorni del mese in cui lavorano all’estero e quella ordinaria per i periodi in cui la prestazione è svolta in Italia;
  • la disciplina convenzionale quando applicata debba essere riferita al “mese” di calendario o alla “mensilità”, considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del settore prevede 14 mensilità.

Dopo aver presentato il quadro normativo di riferimento l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti alle questioni.

La certificazione unica (CU) che deve rilasciare l’istante ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, in quanto sostituto di imposta, è obbligatoria in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il documento in questione deve riportare quanto segue:

  • nel punto 6, il numero complessivo dei giorni di lavoro effettuati nel periodo di imposta, comprensivo sia di quelli in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia ed è soggetta alle regole di tassazione ordinaria, che di quelli in cui l’attività è stata prestata all’estero ed è soggetta al regime convenzionale;
  • nei punti 1 e 2, l’ammontare complessivo della retribuzione reale, corrisposta per i periodi di lavoro svolto in Italia, e della retribuzione convenzionale, per i periodi di lavoro svolto all’estero. Tale retribuzione deve essere riparametrata secondo quanto previsto nell’articolo 3 del decreto 16 dicembre 2015, ovvero moltiplicando l’importo mensile della retribuzione convenzionale per il numero di giorni di lavoro svolto all’estero e dividendo per 26;
  • nel punto 21, l’ammontare complessivo delle ritenute operate sulla parte della retribuzione relativa ai periodi di lavoro svolto in Italia e su quella relativa ai periodi di lavoro svolto all’estero;
  • nelle annotazioni, in corrispondenza del codice AD, la distinta indicazione dello Stato estero e degli importi, delle ritenute e del numero dei giorni corrispondenti ai periodi di lavoro svolto all’estero, per i quali si applica il regime fiscale convenzionale.

Il regime convenzionale può essere applicato anche alla parte delle mensilità, in proporzione ai periodi di lavoro all’estero.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che:

“si ritiene che, in mancanza di una statuizione di segno opposto contenuta nel CCNL, la quota delle mensilità aggiuntive riferibile proporzionalmente ai periodi di lavoro svolto all’estero, possa essere tassata in base al regime convenzionale.”

Lavoro all’estero, il quadro normativo di riferimento della tassazione da applicare al cooperante

L’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall’istante a condizione che il personale assunto per svolgere la cooperazione internazionale all’estero sia residente in Italia.

Come già messo in evidenza nella risposta all’interpello numero 303 del 2020, per i cooperanti deve essere applicata una tassazione particolare di tipo forfettario.

La norma di riferimento è l’articolo 54, comma 8-bis, del Tuir che stabilisce che la base imponibile di volontari e cooperanti sia determinata sulla base dei compensi convenzionali che sono stabiliti anno per anno dal decreto del ministero degli Affari esteri con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tali regole devono essere applicate a prescindere dalla durata e dalla natura del contratto, a condizione che i contratti siano stipulati da un’organizzazione non governativa riconosciuta in base all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

La circolare n. 15 del 2002 ha precisato che il meccanismo forfettario, anche se previsto nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, può essere applicato alle retribuzioni percepite da volontari e cooperanti che prestano la loro attività in progetti di cooperazione allo sviluppo.

La stessa circolare chiarisce che l’agevolazione non è prevista necessariamente per i redditi di lavoro autonomo.

Ai fini degli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, è il tipo di rapporto instaurato tra organizzazione e lavoratore e la conseguente adozione del sistema convenzionale di determinazione del reddito.

Nel caso di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base all’articolo 50 del Tuir, il sostituto dovrà operare le ritenute alla fonte secondo le disposizioni previste dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.

Nel caso di redditi di lavoro autonomo invece, l’organizzazione in quanto sostituto d’imposta che eroga i compensi dovrà osservare gli adempimenti previsti all’articolo 25 dello stesso Dpr n. n. 60/1973.

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