Lavoro all’estero, servono almeno due anni per le agevolazioni fiscali

Rosy D’Elia - Imposte

Lavoro all'estero, servono almeno due anni per le agevolazioni fiscali. Si ha accesso al regime per i lavoratori impatriati solo dopo aver svolto in maniera continuativa attività professionali o di studio in un altro paese. A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 272 del 2019.

Lavoro all'estero, servono almeno due anni per le agevolazioni fiscali

Lavoro all’estero, servono almeno due anni per le agevolazioni fiscali. Per accedere al regime previsto per i lavoratori impatriati, è necessario aver svolto in maniera continuativa attività professionali o di studio in un altro paese e aver avuto la residenza fiscale fuori dal territorio italiano per almeno due periodi di imposta. A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 272 del 18 luglio 2019.

Lo spunto per fare luce su questo requisito cardine, necessario per usufruire dei benefici previsti, arriva da un contribuente che sta per tornare in Italia dopo un periodo di studio e di esperienze professionali a Londra.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 272 del 18 luglio 2019
: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime speciale per lavoratori impatriati – Continuità dell’attività lavorativa all’estero – Articolo 16, comma 2, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Lavoro all’estero, servono almeno due anni per le agevolazioni fiscali

Il periodo dei due anni continuativi di attività di lavoro all’estero per accedere alle agevolazioni è stabilito dall’articolo 16 del Decreto legislativo numero 147 del 2015.

Il contribuente, protagonista del caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, è iscritto all’AIRE dal 2016, ha conseguito un Master alla London Business School nel 2017, anno in cui ha intrapreso anche un rapporto di lavoro dipendente in Inghilterra, che si è concluso il 31 dicembre 2018 dopo un periodo di aspettativa. Dal 7 gennaio 2019 è stato assunto da un’altra società per cui lavorerà nella nuova sede italiana, non appena sarà pronta.

Con questa carriera alle spalle, ha intenzione di accedere alle agevolazioni dal 2020, beneficiando, quindi, anche delle novità introdotte con il Decreto Crescita.

E si rivolge all’amministrazione con l’obiettivo di avere indicazioni utili per calcolare correttamente il tempo trascorso fuori dall’Italia, dal momento che la norma richiede anche una continuità.

In particolare, ha un dubbio: il periodo d’attività lavorativa svolta all’estero alle dipendenze di due società diverse può essere considerato come svolto in modo “continuativo”, anche se tra la fine del primo e l’inizio del secondo lavoro si sia verificata una breve interruzione in occasione delle festività natalizie?

Considerando che il contribuente prevede il trasferimento in Italia per agosto 2019 dopo il percorso descritto, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 272 del 18 luglio 2019 conferma la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali a cui si ha diritto dopo un periodo di lavoro all’estero. La breve interruzione non compromette la continuità.

Lavoro all’estero, i requisiti per le agevolazioni fiscali

Nell’argomentare la risposta, poi, pone l’accento sui requisiti necessari per accedere al regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati, e mette in evidenza le novità previste dal Decreto Crescita per potenziare l’“impianto di incentivi per il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese”.

Tra le principali modifiche introdotte, la riduzione dell’imponibile per chi torna dopo un periodo di lavoro all’estero passa dal 50% al 70% per 5 anni, e si prevedono maggiori agevolazioni fiscali per altri 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

I requisiti fondamentali per avere accesso agli incentivi sono due:

  • essere in possesso di un titolo di laurea;
  • aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più.

E sul secondo, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti richiamando la circolare 17/E del 23 maggio 2017:

“Il requisito dello svolgimento dell’attività di lavoro o studio all’estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all’attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Infine, relativamente all’attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici”.

Il documento, inoltre, sottolinea che per usufruire dei benefici fiscali la residenza all’estero deve rispettare le caratteristiche stabilite dalla norma.

E, infine, una precisazione importante: il regime agevolativo pone delle condizioni sia per il periodo precedente al trasferimento in Italia che per quello successivo, il lavoratore deve impegnarsi a restare nel nostro paese per almeno due anni.

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