Lavori gravosi e usuranti: quali sono?

Alessio Mauro - Pensioni

Quali sono i lavori gravosi e usuranti previsti dalla legge e che danno diritto alla pensione anticipata? L'elenco completo

Lavori gravosi e usuranti: quali sono?

Cosa si intende per lavori gravosi e usuranti?

Con queste definizioni si inquadrano quelle attività lavorative che, per via della loro particolare natura, espongono maggiormente i lavoratori e le lavoratrici a rischi fisici, ritmi intensi e condizioni ambientali particolarmente gravose, che possono contribuire a determinare un logoramento anticipato della salute e delle capacità lavorative.

Queste particolari categorie di lavoratori e lavoratrici, proprio perché svolgono un’attività che comporta un’usura fisica o mentale maggiore, sono destinatari di diverse agevolazioni previdenziali, dal pensionamento anticipato all’Ape Sociale.

Come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2026, l’aumento dei requisiti per andare in pensione che scatterà dal 2027 in adeguamento all’aspettativa di vita sarà bloccato solo per chi svolge mansioni usuranti e gravose.

Vediamo in dettaglio quali sono.

L’elenco dei lavori gravosi e usuranti

Le mansioni gravose e usuranti sono attività particolarmente faticose e pesanti. Ma quali sono nello specifico?

L’elenco delle attività che concedono l’accesso alla pensione anticipata è fornito alla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia:

  • lavorazioni faticose e pesanti di cui all’art. 1, comma 1, del Dlgs n. 67/2011:
    • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999):
      • lavori in galleria, cava o miniera, mansioni svolte in sotterraneo;
      • lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
      • lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;
      • lavori in cassoni ad aria compressa;
      • lavori svolti dai palombari;
      • lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
      • lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
      • lavori espletati in spazi ristretti e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
      • lavori di asportazione dell’amianto.
  • lavori notturni a turni e/o per l’intero anno;
  • addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

L’ordinamento italiano prevede anche un elenco di mansioni cosiddette gravose, le quali pur non essendo classificate come usuranti richiedono lo svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti.

L’elenco delle mansioni gravose, che concedono tra l’altro l’accesso all’Ape Sociale, è quello fornito all’allegato C della Legge di Bilancio 2017:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il decreto del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2018 con l’allegato A ha aggiunto anche i seguenti:

  • Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Dlgs n. 67/2011;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Ai fini dell’accesso all’Ape Sociale, sono considerate gravose anche le seguenti professioni (allegato 3 della Legge di Bilancio 2022):

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Aumento età pensionistica dal 2027: blocco solo per chi fa lavori usuranti e gravosi

Come noto, l’età pensionistica salirà di 1 mese dal 2027 e di altri 2 mesi dal 2028 per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. L’intervento inserito nella Legge di Bilancio 2026 ha limitato l’impatto diluendo l’aumento su più anni.

L’età per la pensione, dunque, aumenterà in modo graduale, ma è prevista un’eccezione.

Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgono lavori gravosi e usuranti. Per loro l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile non ci sarà. L’età per la vecchiaia resterà fissata a 67 anni.

La norma non include tutte le professioni elencate in precedenza ma solamente alcune. Nello specifico, l’aumento dell’età per la pensione che scatterà dal 2027 sarà bloccato per:

  • lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato B della Legge di Bilancio 2018. La professione deve essere svolta, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7. Inoltre, devono aver versato almeno 30 anni di contributi:
    • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • Conciatori di pelli e di pellicce;
    • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
    • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
    • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011;
    • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, elencate all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. L’elenco completo è quello riportato in apertura di articolo.

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