Lavoratori impatriati: come chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate

Lavoratori impatriati: arrivano con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018 le istruzioni per il rimborso delle maggiori imposte versate dai contro esodati nel 2016.

Lavoratori impatriati: come chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate

I lavoratori impatriati potranno richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate nel 2016 presentando dichiarazione dei redditi integrativa ovvero tramite apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni sono state diffuse con provvedimento pubblicato il 20 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 in merito alle agevolazioni per i contro esodati.

In deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 Dlgs 147/2015, la base imponibile dei redditi degli impatriati, lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di reddito d’impresa, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 è pari al 20% del reddito prodotto per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori di sesso maschile.

Lavoratori impatriati, rimborso delle maggiori imposte per i contro esodati

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 20 aprile 2018 si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dal DL 148/2017.

In favore dei lavoratori impatriati, il decreto legislativo n. 147/2015 ha introdotto un nuovo regime agevolativo: a partire dall’anno d’imposta 2016 i redditi prodotti in Italia dai cosiddetti “contro esodati” che si trasferiscono in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef limitatamente al 70% del totale.

La base imponibile, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, è ulteriormente ridotta al 50% a patire dal periodo d’imposta 2017.

A mettere un ulteriore tassello alle agevolazioni per l’attrazione del capitale umano è stato l’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con il quale è stato stabilito che l’opzione per la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Irpef produce effetti per il quadriennio 2017-2020 e che pertanto per il periodo d’imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

In sostanza è stata ripristinata l’opzione che consente a lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di reddito d’impresa di ridurre al 20% per le donne e al 30% per gli uomini la base imponibile per l’applicazione delle imposte sui redditi, esclusivamente per il 2016.

Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte, i lavoratori contro esodati impatriati potranno richiedere la restituzione delle maggiori imposte versate all’Agenzia delle Entrate in due diverse modalità: con dichiarazione dei redditi integrativa ovvero con apposita istanza di rimborso.

Dichiarazione integrativa o domanda per il rimborso delle imposte

Il rimborso delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 dai lavoratori che hanno optato per il regime di agevolazione fiscale per i contro esodati dovrà essere presentata nelle seguenti modalità:

  • tramite presentazione di una dichiarazione integrativa, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016 (modello 730/2017 ovvero modello Redditi PF ex Unico);
  • presentando istanza di rimborso in carta libera all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

Sono in ogni caso valide le istanze di rimborso presentate anteriormente alla pubblicazione delle istruzioni ufficiali.

Si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018 per maggiori dettagli.

Agenzia delle Entrate - provvedimento 20 aprile 2018
Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

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