Lavoratori extra UE, INAIL: assicurazioni e retribuzioni 2021

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Lavoratori extra UE, arrivano le istruzioni INAIL per i lavoratori che operano in Stati per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Il calcolo dell'assicurazione si basa sulle retribuzioni convenzionali 2021, riportate nell'allegato della circolare numero 12 del 15 aprile.

Lavoratori extra UE, INAIL: assicurazioni e retribuzioni 2021

Lavoratori extra UE, l’INAIL rende note le istruzioni da seguire per la tutela dei lavoratori che operano in Paesi extracomunitari, con i quali non ci sono accordi di sicurezza sociale in vigore.

Le indicazioni sono contenute all’interno della circolare numero 12 del 15 aprile 2021, che comunica come determinare il premio assicurativo.

Il calcolo è basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente.

Secondo quanto previsto dalla legge italiana, infatti, le disposizioni si applicano anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari assicurati in Italia ed inviati in un altro Paese.

Le tabelle allegate alla circolare devono essere prese come base di calcolo, per ogni settore lavorativo, per i premi dell’assicurazione.

Lavoratori extra UE: assicurazioni e retribuzioni 2021

Con la circolare numero 12 del 15 aprile 2021, l’INAIL rende note le istruzioni per le assicurazioni a tutela dei lavoratori che esercitano attività all’interno di paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

INAIL - Circolare numero 12 del 15 aprile 2021
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021.

Il documento di prassi chiarisce quali sono le indicazioni da seguire per la determinazione del premio assicurativo.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo sono quelli delle retribuzioni convenzionali stabiliti annualmente.

Tali valori, infatti, si applicano non solo ai lavoratori italiani ma anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari con assicurazione in Italia, nel caso in cui gli stessi siano inviati a svolgere mansioni all’estero.

Le retribuzioni convenzionali devono essere applicate solo ai rapporti di lavoro subordinato.

Diversamente, non trovano applicazione per le altre tipologie di rapporto di lavoro: ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative.

Lavoratori extra UE: le tabelle dell’allegato alla circolare dell’INAIL

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in Italia, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica a tutti i rapporti giuridici che sono sorti o si svolgono all’interno del territorio dello Stato.

In altre parole, la stipula della polizza non dipende dalla nazionalità delle parti.

Anche i cittadini extracomunitari, con contratto di lavoratore dipendente con un’azienda italiana o estera e che provengono da Paesi per cui non sono in vigore convenzioni in materia di sicurezza sociale con l’Italia, devono quindi essere assicurati all’INAIL.

La normativa prevede, infatti, che gli stessi debbano ricevere la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni.

Per calcolare i premi assicurativi occorre fare riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente.

I valori sono riportati nelle tabelle allegate alla circolare INAIL in questione, che suddivide le professioni in base al settore e alla qualifica del lavoratore.

Le tabelle riportano anche la fascia di retribuzione, la retribuzione nazionale e la retribuzione convenzionale.

Per calcolare i premi assicurativi sarà dunque opportuno fare riferimento ai valori riportati nell’allegato alla circolare INAIL numero 12 del 15 aprile 2021.

INAIL - Allegato alla circolare numero 12 del 15 aprile 2021
Tabella delle retribuzioni convenzionali 2021.

I Paesi per i quali si dovranno consultare le tabelle allegate sono quelli con i quali non ci sono accordi di sicurezza sociale in vigore con l’Italia.

Si escludono quindi quelli con i quali sono presenti accordi, ovvero la seguente lista:

  • Argentina;
  • Australia (Stato del Victoria);
  • Brasile;
  • Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec);
  • Capoverde;
  • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou);
  • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo);
  • Principato di Monaco;
  • San Marino;
  • Santa Sede;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Rientrano nella normativa europea, invece, i seguenti Paesi:

  • Liechtenstein;
  • Norvegia;
  • Islanda;
  • Svizzera.

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