IVA semplificata per le piccole imprese nell’UE: le novità approvate in Consiglio

IVA semplificata per le piccole imprese dal 2025: le novità approvate dal Consiglio UE. L'esenzione e la riduzione degli oneri amministrativi andranno oltre i confini nazionali. I dettagli nel testo della direttiva approvata il 18 febbraio 2020.

IVA semplificata per le piccole imprese nell'UE: le novità approvate in Consiglio

IVA semplificata per le piccole imprese che operano all’interno dell’UE dal 2025: il Consiglio europeo estende l’esenzione e la riduzione degli oneri amministrativi oltre i confini nazionali con la direttiva approvata il 18 febbraio 2020.

Semplificare gli oneri di conformità delle piccole imprese è l’obiettivo delle novità che non può essere conseguito agendo solo negli Stati membri, ma può trovare piena applicazione solo con regole condivise all’interno dell’Unione Europea.

D’altronde la normativa IVA, anche nei singoli paesi europei, è un labirinto in cui è complesso muoversi, se poi le relazioni con gli Stati si moltiplicano gli adempimenti crescono in modo esponenziale e possono rappresentare un costo gravoso per le realtà più piccole.

Dal sondaggio condotto dalla redazione di Informazione Fiscale su una eventuale riforma IVA in Italia, infatti, emerge come priorità assoluta la necessità di semplificare gli adempimenti per le imprese: tra quattro diverse opzioni di risposta, la necessità di avere procedure più snelle mette d’accordo il 56% dei lettori.

IVA semplificata per le piccole imprese nell’UE: le novità approvate in Consiglio

Il testo approvato il 18 febbraio 2020 dal Consiglio Europeo modifica la normativa IVA in due direzioni:

  • inserisce novità nella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese;
  • rivede il regolamento UE n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.

Le novità puntano a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità in modo da favorire la crescita dei soggetti più piccoli e una maggiore efficienza degli scambi transfrontalieri.

Attualmente il sistema IVA prevede che possano beneficiare dell’esenzione IVA solo i soggetti nazionali, con le modifiche che saranno introdotte dal 2025 un beneficio simile sarà accessibile anche dalle piccole imprese stabilite in altri Stati membri.

Nella nota diffusa dal Consiglio Europeo il 18 febbraio, subito dopo l’approvazione delle modifiche alla direttiva IVA, si legge:

“Le norme aggiornate miglioreranno inoltre il modo in cui è concepita l’esenzione, contribuendo così a ridurre i costi di conformità in materia di IVA. Offriranno poi l’opportunità di incoraggiare il rispetto volontario della normativa e quindi contribuiranno a ridurre le perdite di gettito dovute alla non conformità e alle frodi dell’IVA”.

IVA semplificata per le piccole imprese nell’UE: i requisiti per beneficiarne

Il testo delle nuove norme IVA semplificate per le piccole imprese adottate dal Consiglio definisce anche entro quali soglie è possibile beneficiarne.

In particolare, tra le diverse modifiche, si sostituisce l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE con il testo che segue:

“Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie.

Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti”.

In ogni caso, le norme IVA semplificate sono accessibili anche da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio in presenza di due requisiti:

  • il volume d’affari annuo in tutta l’Unione Europea per il soggetto passivo interessato non deve superare i 100.000 euro;
  • il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non deve superare la soglia applicabile nello Stato di riferimento per la concessione della franchigia ai soggetti passivi stabiliti nel territorio.

Le piccole imprese interessate a beneficiare dell’esenzione IVA in un paese in cui non sono stabilite dovranno attivare un canale di comunicazione con lo Stato di appartenenza e quello in cui operano usufruendo delle norme semplificate.

Tra i benefici chi si avvale della franchigia in uno Stato membro non è stabilito non è tenuto a identificarsi e presentare una dichiarazione IVA.

Tutti i dettagli sulle modifiche introdotte dalla direttiva approvata dal Consiglio UE il 18 febbraio 2020 nel testo integrale.

Consiglio Europeo - Direttiva 18 febbraio 2020
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.

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