IVA agevolata per i lavori di realizzazione di nuove fognature, ma non solo

IVA agevolata per i lavori di realizzazione di nuove fognature, ma non solo: l'aliquota ridotta si applica anche alla costruzione ex novo di collettori fognari tra depuratori. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 229 del 6 aprile che ripercorre le varie posizioni sul tema dell'Amministrazione Finanziaria.

IVA agevolata per i lavori di realizzazione di nuove fognature, ma non solo

L’IVA agevolata non si applica solo ai lavori per la realizzazione di nuove fognature, ma l’aliquota ridotta al 10 per cento è prevista anche per la costruzione ex novo di collettori fognari tra depuratori.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 229 del 6 aprile 2021.

Con il documento, si ricostruisce il quadro normativo di riferimento per individuare il corretto trattamento fiscale per specifiche tipologie di lavori e si riepiloga l’applicazione pratica che ne è derivata negli anni.

IVA agevolata sui lavori di realizzazione di nuove fognature, ma non solo

Lo spunto per fare luce sull’aliquota IVA da applicare per i lavori che riguardano la realizzazione o la manutenzione di fognature arriva da una società che gestisce il Servizio Idrico Integrato di alcuni Comuni costituito “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue [...]”.

Il suo compito è quello di tenere in efficienza la rete fognaria dei Comuni nei quali opera, con due tipologie di interventi:

  • manutenzione e riparazione di canalizzazioni, collettori, condutture e simili già esistenti;
  • realizzazione di nuovi tratti di fognature destinati a estendere o integrare la rete esistente.

Le fognature sono comprese fra le opere di urbanizzazione primaria, indicate dall’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847.

Sulla realizzazione di una nuova fognatura non c’è dubbio: si applica l’aliquota IVA ridotta pari al 10 per cento in linea con quanto previsto dai nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.

Così come è chiaro che gli interventi di manutenzione delle reti fognarie e delle altre opere di urbanizzazione non possono beneficiare della riduzione.

Dal momento che la società, però, ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la realizzazione di un collettore fognario fra depuratori, come primo intervento di un più ampio progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata nel caso specifico.

Dall’Amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello numero 229 del 6 aprile 2021 arriva un via libera:

“Tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento in questione, si è dell’avviso che lo stesso possa fruire dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ciò in quanto, in linea con i chiarimenti espressi nei citati documenti di prassi, i collettori di adduzione - costruiti ex novo - possono essere considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione (i.e. fognature)”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 229 del 6 aprile 2021
Opere di urbanizzazione - Aliquota IVA del 10 per cento - nn. 127- quinquies e 127-septies Tabella A, Parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

IVA agevolata sui lavori per fognature e collettori fognari: i chiarimenti delle Entrate

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate riporta due passaggi del Decreto IVA che sono fondamentali per orientarsi tra le regole da seguire: il n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un’aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies; in cui rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

A loro volta fognature e impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione rientrano tra le opere di urbanizzazione.

Ripercorrendo la linea già adottata dall’Amministrazione finanziaria in altre occasioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come nel tempo è stata applicata la disciplina IVA a questa tipologia di lavori:

  • aliquota ridotta al 10 per cento:
    • per la realizzazione ex novo di fognature e impianti, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano;
    • per interventi di completa sostituzione della rete idrica che non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, anche se parziale, di una nuova rete idrica;
  • esclusione dall’agevolazione:
    • per gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica, anche se comportanti un potenziamento degli impianti;
    • per gli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili che si trovano sia in città che fuori del territorio urbano.

Per sintetizzare e semplificare in maniera estrema, quindi, l’elemento di novità è fondamentale.

Nel caso analizzato viene costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti per convogliare i reflui ad un unico impianto di depurazione.

Con la risposta all’interpello numero 229 del 6 aprile 2021 si arriva alla conclusione che segue:

L’intervento oggetto dell’istanza in trattazione comporta, quindi, la costruzione ex novo di “collettori di adduzione” che possono essere considerati alla stregua di “articolazioni” dell’impianto fognario.

Da questa lettura deriva la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata.

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