L’istanza di rimborso all’Ufficio non competente impedisce comunque la decadenza

Emiliano Marvulli - Dichiarazione Irap

La presentazione dell'istanza di rimborso ad un ufficio territorialmente non competente non solo impedisce la decadenza dal diritto del contribuente, ma determina anche la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 31905 del 2023

L'istanza di rimborso all'Ufficio non competente impedisce comunque la decadenza

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31905/2023.

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Istanza di rimborso ad Ufficio non competente e decadenza: la posizione della Corte di Cassazione

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della presentazione di un’istanza di rimborso di IRAP precedentemente versata.

Il ricorso veniva rigettato dalla CTP osservando che, essendo l’indebito tributario soggetto a termine decadenziale non soggetto a sua volta ad interruzione, ed essendo comunque esso assoggettato ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalle singole leggi d’imposta, per cui al limite il silenzio rifiuto avrebbe dovuto essere impugnato nei novanta giorni e non dopo nove anni.

Il contribuente ricorreva alla CTR, che osservava come decorso il termine di formazione del silenzio rifiuto, il ricorso può essere proposto entro i termini massimi di prescrizione previsti per il singolo tributo, e dunque respingeva il ricorso ritenendo nella specie applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, e negando l’applicabilità di quello di prescrizione decennale.

Il soccombente ha proposto quindi ricorso in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, d.p.r. n. 602/1973 sul presupposto che, avendo proposto istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi, come pacifico, avesse scongiurato la decadenza, mentre una volta maturato il silenzio rifiuto, si applicherebbe il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946, cod. civ., risultando irrilevante il fatto che l’istanza era stata presentata ad ufficio territorialmente incompetente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e per l’effetto ha accolto il ricorso del contribuente.

Sul punto oggetto di controversia la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’ufficio non competente (purché non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost. (così Cass. n. 30229/2018).

Nel caso di specie, rispetto al credito asseritamente formatosi con riferimento alle annualità d’imposta 2004 e 2005 il contribuente in data 4 giugno 2008 presentò istanza di rimborso, pur ad ufficio territorialmente non competente, tanto ha evitato il formarsi della decadenza, prevista dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973 e quindi, decorso il termine di novanta giorni, si è formato il silenzio rifiuto (settembre 2008).

A quel punto è iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che nella specie, in assenza di disposizioni specifiche, è quello ordinario di cui all’art. 2946, cod. civ.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

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