Interpello nuovi investimenti, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'interpello nuovi investimenti, con la circolare numero 7 del 28 marzo 2023. Nel documento di prassi, un focus su diversi aspetti per imprese nazionali ed estere, dalle semplificazioni della procedura ai termini per la risposta, passando per le informazioni che devono essere trasmesse

Interpello nuovi investimenti, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pronte le linee guida per le imprese nazionali ed estere con quesiti al Fisco sul trattamento tributario da applicare al piano di sviluppo in Italia.

Le domande possono essere poste attraverso l’interpello nuovi investimenti, oggetto della circolare numero 7 del 28 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi fornisce istruzioni alla luce dell’esperienza maturata a seguito della consultazione pubblica per aggiornare la precedente circolare 25 del 2016.

Con lo strumento a disposizione delle imprese l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per il trattamento fiscale del piano sottoposto all’esame e le eventuali operazioni straordinarie che potrebbero essere necessarie per la realizzazione.

Interpello nuovi investimenti, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2023 è stata estesa la platea delle aziende che potranno utilizzare l’“interpello nuovi investimenti”.

Il limite di accesso è stato ridotto a 15 milioni di euro. Le istruzioni operative per le imprese italiane ed estere intenzionate ad effettuare investimenti in Italia, con importanti risvolti sull’occupazione, dovranno seguire le istruzioni fornite con la circolare numero 7 del 28 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 7 del 28 marzo 2023
Nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147).

Il documento di prassi recepisce i contributi della consultazione pubblica avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi della precedente circolare numero 25 del 2016.

Lo strumento potrà essere utilizzato dagli investitori per avere chiarimenti sul trattamento fiscale del proprio piano e sulle eventuali operazioni straordinarie necessarie per la realizzazione dello stesso.

Il documento è articolato come di seguito riportato:

  • Premessa;
  • la nozione di investimento rilevante;
    • 1.1. investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazioni: chiarimenti sulle entità oggetto di acquisizione residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
    • 1.2. investimenti differenti da quelli consistenti in operazioni di asset deal o share deal;
    • 1.3. piano di investimento transnazionale e quantificazione del valore dell’investimento rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’istanza;
  • le ricadute occupazionali;
  • chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti;
  • i rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi;
  • i termini per la risposta;
  • la documentazione da allegare a corredo delle istanze di interpello sui nuovi investimenti;
  • la variazione dei presupposti di accesso alla procedura.

Nella prima parte del documento viene spiegata la nozione di investimento rilevante, che deve rispettare il limite già citato di 15 milioni di euro, essere effettuato in Italia e e prevedere ricadute occupazionali durature e significative, descritte nel business plan.

Come specificato nell’apposito paragrafo, l’investimento rilevante può consistere in qualsiasi operazione anche diversa da quelle di asset deal o share deal.

L’investitore deve promuovere la realizzazione in Italia di un’attività economica

“che sia in grado di determinare l’afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e, comunque, di ricchezza, a condizione che la quantificazione dell’investimento effettuato sia riscontrabile in maniera puntuale.”

Possono essere incluse tra tali attività anche quelle:

  • di “rimpatrio” di attività da parte di soggetti che le abbiano precedentemente delocalizzate all’estero;
  • di rientro dei soggetti stessi (c.d. in-shoring o reshoring) e di trasferimento della residenza fiscale in Italia di soggetti esteri.

Da un lato gli investimenti interessati sono quelli che favoriscono l’acquisizione di target non residenti, quando l’investitore, localizzato in Italia, registra gli effetti economici derivanti dal piano di investimento nel proprio bilancio.

Sono oggetto dei chiarimenti anche i cosiddetti “investimenti cross border”, quelli in cui per l’investitore estero, la parte dell’investimento in Italia ha un valore almeno pari alla soglia minima di legge.

All’interno della circolare vengono forniti chiarimenti anche in merito all’aumento dei livelli occupazionali e al mantenimento degli stessi.

La circolare sarà successivamente disponibile anche in lingua inglese e fornisce indicazioni anche sui principali documenti che devono essere allegati per provare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello.

Interpello nuovi investimenti, la documentazione da allegare

La circolare fornisce indicazioni in ordine alla preventività delle istanze relative all’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il riferimento, in questo caso, è alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del piano di investimento.

Nel documento di prassi si chiarisce, infatti, che:

“non è preclusiva della presentazione dell’istanza la circostanza di aver già dato inizio all’esecuzione del business plan, se non sono ancora scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del piano di investimento, tenendo a tal fine in considerazione naturalmente le ricadute fiscali del quesito posto.”

I contribuenti che presentano l’istanza e che, con riguardo allo stesso business plan, intendono stipulare anche un accordo preventivo per la valutazione, usufruiscono della specifica corsia preferenziale.

Un’eventuale interpello sui nuovi investimenti deve considerarsi ammissibile a condizione che il quesito sia di tipo interpretativo e non valutativo.

In merito all’aspetto della documentazione, il documento di prassi prevede la semplificazione dell’istruttoria.

Un paragrafo del documento di prassi è dedicato ai documenti da allegare per evitare diverse richieste di regolarizzazione o di interlocuzione formale e la necessità di fornire documentazione integrativa.

La documentazione da allegare è quella indicata nel seguente elenco, senza pretesa di esaustività.

Si deve indicare, anno per anno e per l’intera durata prevista del piano di investimento:

  • l’ammontare dell’investimento prospettato con l’implementazione del business plan, gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e acquisizione delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali, oltre ai dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo;
  • il dettaglio delle ricadute occupazionali significative in relazione allo specifico settore di attività e durature;
  • la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall’attuazione del piano di investimento.

Non è necessario allegare il business plan se nell’istanza vengono fornite le informazioni relative ai presupposti per l’accesso alla procedura.

L’interpello prevede anche la presentazione di più quesiti di diverse tipologie (interpretativi, probatori, anti-abuso e disapplicativi), con diversi gradi di complessità.

Per accorciare i tempi di risposta l’ufficio può procedere alle risposte parziali e frazionate, anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo per un quesito.

L’istruttoria si deve però concludere entro il termine previsto di 120 giorni.

In merito al rapporto tra gli accordi preventivi e gli altri strumenti di tax compliance, la circolarie chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti al fine di stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità e in deroga con il criterio cronologico.

Nel caso di accoglienza delle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti, i contribuenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.

L’opportunità è subordinata alle risposte a tutti i quesiti posti.

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