Contributi agli enti bilaterali, quando non costituiscono reddito di lavoro

Rosy D’Elia - Imposte

Contributi versati agli enti bilaterali di categoria, quando non costituiscono reddito di lavoro? Ci sono alcune particolari condizioni che permettono di escluderli dall'imponibilità. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 54 del 25 settembre 2020 analizzando un caso pratico.

Contributi agli enti bilaterali, quando non costituiscono reddito di lavoro

Contributi versati agli enti bilaterali di categoria, non costituiscono reddito di lavoro quando il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedono soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire alcune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro sceglie di garantirsi una copertura economica versando i contributi per i lavoratori.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 54 del 25 settembre 2020. Il documento si sofferma, inoltre, sulle regole per individuare anche la giusta tassazione delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 54 del 25 settembre 2020
Regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente - Articoli 6 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Contributi versati agli enti bilaterali di categoria, quando non costituiscono reddito di lavoro

Ad accendere i riflettori sul tema è una società che applica un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In linea con quanto stabilito dal CCNL, le associazioni datoriali che lo hanno stipulato hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale che può programmare e promuovere una serie di attività, da iniziative di welfare a interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di incentivazione all’esodo passando per percorsi di formazione.

La contribuzione all’Ente è a carico delle società che applicano il CCNL di categoria e versano con cadenza trimestrale le somme dovute per il trimestre precedente, determinate convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la “forza media” del trimestre di competenza, ovvero il numero medio di unità lavorative presenti in azienda.

Nella descrizione della tipologia di contributi si legge:

“Il sistema di accesso alle potenziali prestazioni rese dall’Ente è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori, così che il contributo versato non possa in alcun caso essere qualificato quale elemento retributivo in capo al singolo lavoratore”.

Alla luce degli elementi forniti, la società in qualità di sostituto di imposta si rivolge all’Agenzia delle Entrate per individuare la corretta disciplina fiscale applicabile.

La risposta arriva con la risoluzione numero 54 del 25 settembre 2020.

“Nel caso in esame, dunque, non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del comma 1, dell’articolo 51 del Tuir”.

Contributi versati agli enti bilaterali di categoria, quando non costituiscono reddito di lavoro

Il documento che riporta i chiarimenti sul tema sottolinea che il trattamento fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, e il trattamento fiscale delle prestazioni erogate sono stati analizzati in due circolari che ancora risultano come punto di riferimento sul tema:

Stando a quanto stabilito dai documenti di prassi, in linea generale i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riguarda infatti i soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore secondo le disposizioni di legge, e non anche quelli per scopi assistenziali non obbligatori, come quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

Ma c’è un’eccezione: nel caso in cui il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire alcune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa, il pagamento dei contributi all’ente o alla cassa, che risponde a un interesse esclusivo del datore di lavoro, non “genera materia imponibile per i lavoratori”.

Le somme rientrano tra i redditi di lavoro, inoltre, se è possibile rilevare un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

Nel caso analizzato, la contribuzione all’ente è a carico della società e le modalità di calcolo che prevedono il versamento di un contributo cumulativo e indifferenziato porta a escludere il collegamento.

Ne deriva che le somme per i lavoratori non risultano imponibili. In conclusione, l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, da assoggettare a tassazione quando sono inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

Il documento sottolinea che, anche se i contributi versati dal datore di lavoro non sono stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, diverso trattamento fiscale è applicabile alle prestazioni erogate se ci sono tutti i presupposti per farlo.

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