Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome: novità dall’INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Le lavoratrici autonome potranno richiedere l'indennità di maternità anche per i periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. Questa è erogabile in seguito all'accertamento medico della ASL e l'importo è lo stesso di quello calcolato per gli altri periodi, a seconda della categoria di appartenenza e copre l'80 per cento della retribuzione giornaliera.

Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome: novità dall'INPS

Indennità di maternità 2022, estesa alle lavoratrici autonome anche per eventuali periodi anticipati in caso di gravidanza a rischio.

Questa è la novità introdotta dal decreto n.105/2022, come specifica l’INPS nel messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre successivi. Durante questi periodi la lavoratrice ha diritto all’80 per cento della retribuzione giornaliera, stabilita ogni anno dalla legge a seconda del tipo di attività svolta.

Il nuovo decreto n. 105/2022 prevede la possibilità per le lavoratrici autonome di richiedere l’indennità anche per il periodo precedente ai due mesi dalla data del parto nel caso di complicanze.

Come per i periodi ordinari questa spetta in misura pari all’80 per cento della retribuzione giornaliera. La domanda si effettua a parto avvenuto tramite il sito INPS.

Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome, quanto dura e quando si può fare domanda

Le lavoratrici autonome potranno beneficiare di una tutela più estesa per quanto riguarda l’indennità di maternità 2022.

Lo specifica l’INPS nel messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, nel quale sono fornite le indicazioni materia di maternità, paternità e congedo parentale come stabilito dal decreto n. 105/2022, che sarà in vigore dal 13 agosto.

INPS - Messaggio n. 3026 del 4 agosto 2022
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

La novità per questa categoria di lavoratrici consiste nel diritto di richiedere l’indennità giornaliera anche per i periodi di maternità anticipati, prima dei canonici 2 mesi alla data del parto, dovuti ad eventuali complicanze della gravidanza.

Secondo la normativa attualmente in vigore, il Testo Unico della maternità e paternità (DL n. 151/2001), l’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi.

In caso di adozione o affidamento spetta, invece, per i 5 mesi successivi.

Il decreto n. 105/2022 recepisce la direttiva europea finalizzata a favorire la parità di genere in ambito familiare e lavorativo, e tra le altre cose prevede una importante modifica all’articolo 68 del Testo Unico.

Nello specifico viene aggiunto il comma 2 ter che prevede il diritto per le lavoratrici autonome a ricevere l’indennità anche per i periodi anticipati rispetto al termine ordinario di 2 mesi:

“Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.”

Per poterne fruire, quindi, è necessario un accertamento medico della ASL, che verificherà le condizioni della gravidanza.

Per i periodi di maternità nel 2022, è possibile richiedere l’indennità per ulteriori 3 mesi dalla fine, a condizione che nell’anno precedente sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, come precisato nella circolare INPS n. 1 del 2022.

Indennità di maternità lavoratrici autonome: quanto spetta e come fare domanda

Durante tutto il periodo di astensione indennizzabile, le lavoratrici autonome hanno diritto a percepire un contributo pari all’80 per cento della retribuzione giornaliera, che viene stabilita ogni anno dalla legge secondo il tipo di attività svolta.

L’indennità spettante relativa ai periodi di maternità anticipati è la stessa calcolata per i periodi ordinari, a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice.

Il diritto a ricevere il contributo dura per un anno a partire dal giorno successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità. La misura è concessa nel rispetto della regolarità contributiva.

Anche per le lavoratrici autonome l’indennità di maternità è pagata dall’INPS. In fase di domanda è possibile scegliere una fra le seguenti modalità di pagamento:

  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • accreditamento sul conto corrente bancario o postale, su libretto postale o su carta di pagamento dotata di IBAN.

La domanda si trasmette a parto avvenuto utilizzando il servizio dedicato raggiungibile dal sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, e cliccando su “Acquisizione domanda”. In alternativa è possibile richiederla tramite il contact center o gli enti di Patronato.

Come specificato nel messaggio INPS n. 3066, in attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche in seguito alle novità, si procede seguendo le istruzioni già fornite.

L’Istituto comunicherà tempestivamente con un apposito messaggio il rilascio delle nuove procedure aggiornate.

DL n. 105 del 30 giugno 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome, come va inserita in dichiarazione dei redditi

Vale la pena, in chiusura, fare un focus sull’inserimento dell’indennità di maternità nella dichiarazione dei redditi.

Bisogna sapere che questa è soggetta alla stessa forma di tassazione alla quale sarebbe stato soggetto il reddito che va a sostituire, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), secondo il quale:

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”

L’indennità di maternità, infatti, rientra tra le indennità citate dalla norma.

Nel caso di regime forfettario, però, l’indennità non rientra nella verifica del limite dei ricavi o compensi realizzati dal contribuente, per l’appunto in regime forfettario, in quanto non costituisce né un ricavo né un compenso, ma una indennità sostitutiva del reddito.

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