L’incongruenza del reddito dichiarato rispetto alle schede carburante legittima l’accertamento induttivo

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

La differenza tra gli importi del reddito dichiarato e quelli delle schede carburante che indicano un'attività contraria ai canoni dell'economia legittima l'accertamento induttivo. Spetta al contribuente il compito di fornire la prova contraria. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 30664 del 18 ottobre 2022.

L'incongruenza del reddito dichiarato rispetto alle schede carburante legittima l'accertamento induttivo

L’Amministrazione finanziaria può legittimamente determinare induttivamente il reddito del tassista se questi ha dichiarato un reddito irrisorio ed inattendibile rispetto a quanto rilevabile dalle schede carburante, tanto da far ritenere l’attività svolta contraria ai canoni dell’economia.

È onere del contribuente fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30664 del 18 ottobre 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 30664 del 18 ottobre 2022
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 30664 del 18 ottobre 2022

La sentenza – La vicenda prende le mosse dal ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette emanato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un tassista, contenente la determinazione con metodo induttivo del reddito complessivo.

L’accertamento era stato condotto dall’Ufficio sulla base della discordanza tra i chilometri percorsi indicati nello studio di settore presentato e quelli rilevabili con le schede carburante.

Sulla base di tali determinazioni l’Ufficio ha ritenuto obiettivamente antieconomica l’attività in concreto svolta dall’imprenditore procedendo così all’accertamento del reddito complessivo.

Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio di merito perché la CTR, a conferma della pronuncia di prime cure, ha ritenuto legittimo l’accertamento condotto in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello ma anche i giudici di legittimità hanno rigettato i motivi di doglianza.

Sulla questione della legittimità dell’accertamento analitico induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, la Corte di cassazione è ferma nel ritenere che, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Ufficio finanziario può desumere in via induttiva il reddito del contribuente, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. È poi onere del contribuente fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Nel caso di specie la presunzione di evasione si basa sulla palese incongruenza tra l’ammontare dei chilometri percorsi, indicati nello studio di settore presentato, e quelli rilevabili con le schede carburante. Il reddito dichiarato dal contribuente appare irrisorio ed inattendibile rispetto all’effettiva attività svolta, tanto da parere contrario ai canoni dell’economia.

A fronte dell’antieconomicità contestata dall’Ufficio finanziario incombeva sul contribuente accertato l’onere di fornire le necessarie spiegazioni. In difetto, i giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità dell’accertamento induttivo adottato dall’amministrazione finanziaria, conforme al dettato dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network