Dal credito d’imposta al bonus nascite: gli incentivi per lo sviluppo dei Comuni montani

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In gazzetta Ufficiale la nuova legge con interventi per lo sviluppo dei comuni montani. Diverse le misure in campo, dal bonus per le nascite alle quattro diverse tipologie di crediti d'imposta

Dal credito d'imposta al bonus nascite: gli incentivi per lo sviluppo dei Comuni montani

La nuova legge per favorire lo sviluppo dei comuni montani prevede una serie di interventi sia di natura amministrativa che tributaria.

Non solo tutela del territorio e degli ecosistemi ma anche interventi per settori strategici come la scuola, la sanità, i trasporti e le economie locali.

Tra questi spiccano le quattro diverse tipologie di credito d’imposta, gli interventi per favorire lo smart working e un bonus per le nuove nascite nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

I nuovi crediti d’imposta per lo sviluppo dei Comuni montani

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 131/2025 diventano realtà i nuovi interventi mirati a favorire lo sviluppo e la ripopolazione dei comuni montani.

Il provvedimento prevede una serie di misure per sostenere la crescita economica e sociale di tali zone, anche tramite nuovi incentivi sia di natura amministrativa che tributaria.

Partendo dagli interventi di natura fiscale, la legge n. 131/2025 introduce quattro nuove tipologie di credito d’imposta con l’obiettivo di incentivare diverse categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane. Le nuove agevolazioni mirano a:

  • favorire il trasferimento del personale sanitario e scolastico nei comuni agevolati;
  • incentivare gli investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori;
  • favorire i giovani imprenditori nell’avviamento di piccole e microimprese;
  • incentivare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna.

La prima agevolazione (articoli 6 e 7) prevede la concessione di un credito d’imposta in favore:

  • del personale sanitario che presta servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali o che svolgono attività di medico di base, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno e veterinario in detti comuni;
  • del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

In questi casi, il bonus copre parte delle spese per l’affitto o l’acquisto dell’abitazione nel comune o in un comune limitrofo.

Il credito, da utilizzare in dichiarazione dei redditi, è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile (dell’importo del finanziamento) e l’ammontare di 2.500 euro.

La seconda agevolazione (articolo 19) riconosce agli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, un credito d’imposta pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (il credito sale al 20 per cento se si rientra nelle particolari casistiche individuate dalla legge: interventi in comuni con meno di 5.000 abitanti, con minoranze linguistiche).

Requisiti fondamentali sono la sede ed esercizio prevalente dell’attività nei comuni montani individuati dalla legge ed effettuare gli investimenti in ottica di sostenibilità. Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.

Incentivi, come detto, anche per i giovani imprenditori (meno di 41 anni) che avviano micro e piccole imprese.

A loro l’articolo 25 riconosce un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito, derivante dallo svolgimento dell’ attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a un massimo 100.000 euro (150.000 nei citati comuni spopolati e con minoranze linguistiche), e l’imposta calcolata applicando allo stesso reddito l’aliquota del 15 per cento.

L’attività deve essere svolta per un periodo minimo di 8 mesi, anche non continuativi.

Infine, l’articolo 27 prevede un credito d’imposta per le persone fisiche che, tramite un finanziamento ipotecario o fondiario, acquistano o ristrutturano una casa da adibire ad abitazione principale nei comuni montani.

L’agevolazione, commisurata all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento, è riconosciuta per cinque periodi d’imposta comprensivi di quello nel corso del quale è acceso il finanziamento. Anche in questo caso, il credito è riservato a chi ha meno di 41 anni al momento dell’accensione del mutuo.

Il contributo non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Interventi per favorire le nascite e lo smart working

Non solo crediti d’imposta. La nuova legge a sostegno delle comunità montane prevede anche una serie di altri interventi tra cui un bonus per le nuove nascite.

Come indicato all’articolo 29, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento nei comuni con meno di 5.000 abitanti viene riconosciuto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe dei predetti comuni.

L’importo del contributo sarà determinato da un decreto del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi.

Il bonus è riconosciuto a partire dal 2025 (dalla data di entrata in vigore della legge, cioè il 20 settembre) entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Da evidenziare anche le misure per favorire lo svolgimento dell’attività in smart working nei comuni montani, introdotte sempre con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione.

Nello specifico, alle imprese che promuovono il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione è riconosciuto, per gli anni 2026 e 2027, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui.

L’esonero vale per ciascun dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con meno di 41 anni alla data di entrata in vigore della legge e che svolge stabilmente la prestazione lavorativa in smart working in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il lavoratore deve inoltre trasferire la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano ad uno montano.

Per gli anni successivi l’esonero è limitato:

  • per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di 4.000 euro annui;
  • per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di 1.600 euro annui.

Sono esclusi i premi INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguarda l’individuazione dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni, l’articolo 2 della legge 131/2025 delega il Governo ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore un DPCM che stabilisca i criteri di classificazione dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network