IMU deducibile al 100% per gli immobili strumentali

Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali

IMU deducibile al 100% per gli immobili strumentali

La deducibilità IMU al 100% per gli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 - Legge numero 160/2019 - che ha rimodulato la deducibilità della stessa IMU sugli immobili strumentali per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, esercizio per il quale si prevedeva la deducibilità nella misura del 50% a favore di imprese e lavoratori autonomi.

L’articolo 3 del DL 34/2019, come successivamente modificato, ha poi stabilito l’integrale deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa dal periodo d’imposta 2022 per i soli immobili strumentali.

Qui il testo in vigore dal 01/01/2020 modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160:

“1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”

Testo da leggere insieme a quanto di seguito previsto dalla stessa Legge di Bilancio 2020, come poi aggiornata dalla Legge di Bilancio 2023:

Articolo 1 Comma 773 in vigore dal 01/01/2020

“Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.”

Articolo 1 Comma 772 in vigore dal 01/01/2023 Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

“L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta e’ indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”

Ricordando che queste disposizioni non si applicano in alcun modo ne ora ne in passato all’IRAP, la deducibilità al100% si applica anche:

  • all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano;
  • all’IMIS (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento;
  • all’ILIA (imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia), recentemente istituita dalla legge regionale 17/2022.

L’evoluzione delle percentuali di deducibilità IMU per i beni strumentali:

Deducibilità IMU Quota spettante
Anno di imposta successivi al 31/12/2018 50%
Anni successivi al 31/12/2019 e 2020 60%
Anno di imposta successivi al 31/12/2021 100%

Ricordiamo, inoltre, che per la verifica della sussistenza del requisito della strumentalità degli immobili occorre far riferimento:

  • per le imprese all’articolo 43, comma 2, del Tuir ;
  • per gli imprenditori individuali vedasi l’articolo 65 del Tuir ;
  • per i professionisti si considerano strumentali gli immobili da questi «utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione».

Sono considerati immobili strumentali, secondo l’articolo 43 del Tuir (Dpr 917/1986), gli immobili:

  • strumentali per natura, ossia quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (l’Agenzia delle Entrate considera strumentali per natura gli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E);
  • strumentali per destinazione, in quanto utilizzati dall’impresa per lo svolgimento dell’attività indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Da rimarcare che il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 43 del Tuir, considera sussistente la strumentalità per natura anche per gli immobili non utilizzati o dati in locazione o comodato.

Per quanto alle disposizioni di cui all’articolo 65 del TUIR in rifermento alla individuazione dei beni delle ditte individuali il suo comma 2 recita:

“Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, (ndr in contabilità semplificata) tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695”

Vi sarebbe anche un’altra particolare forma di strumentalità per gli immobili concessi in uso ai dipendenti secondo l’articolo 95, comma 2, del Tuir; si pensi al caso degli immobili dati in uso ai dipendenti che per motivi di lavoro vi trasferiscano la residenza anagrafica.

Comunque, aderendo alla ricostruzione sopra indicata, non trovando alcun riferimento alla “patrimonializzazione” si dovrebbe concludere per la deducibilità dell’IMU anche nel caso di iscrizione degli immobili nelle rimanenze.

Per completezza di informazione ho avuto notizia di alcune sentenze della giurisprudenza di merito che richiedono la “prova” della strumentalità anche per gli immobili strumentali per natura.

Ma chi vive da anni la professione non si meraviglierà certo di questo.

Deducibilità IMU 2022 nel modello redditi 2023

Venendo alla indicazione pratica nella dichiarazione dei redditi, occorre sottolinenare che, malgrado dal 2022 l’IMU sia totalmente deducibile i modelli Redditi 2023, continuano a contenere l’indicazione tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

Prendiamo, ad esempio, la compilazione della dichiarazione per le società di capitali.

Nelle istruzioni del Modello Redditi SC 2023, alla pagina 20 delle oltre 300 di cui è composto il fascicolo, è riportato quanto segue:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Le istruzioni al rigo RF55 sopra citato sono alla pagina 32 da dove inizia l’elenco delle ben 95 casistiche da riportavi e scorrendole troverete il codice che ci interessa il 38 appunto:

“le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:

  • imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge di Bilancio 2020);
  • imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
  • imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);”

Uscendo un attimo dal tema rammento che le stesse istruzioni ci ricordano che:

  • nel rigo RF55 va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo sia di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di:

  • ravvedimento operoso,;
  • ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione;
  • ovvero di attività di accertamento. Si vedano a questo proposito le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013 (ndr: paradossalmente ci ha guadagnato chi ha versato in ritardo ma qui si aprirebbe un altro “pericoloso” tema...).

Anche questa volta, dalla trattazione dell’argomento qui in oggetto scivoliamo sul solito, inconfutabile fatto che noi tutti professionisti della materia rileviamo ogni giorno: le complicanze, le sovrapposizioni, le inutili operazioni ridondanti che siamo chiamati ad adempiere e predisporre.

In questi giorni sono al voto in commissione finanze gli oltre 300 emendamenti presentati dai partiti al progetto di Riforma Fiscale.

Speriamo che sia la volta buona e che i nuovi testi normativi siano all’altezza delle nostre aspettative per un fisco efficiente, facile da applicare ed al passo con i tempi delle intelligenze artificiali.

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