Titolare effettivo: Assonime fornisce chiarimenti sui gruppi societari esteri

Emiliano Marvulli - Diritto societario

Con il documento n. 8/2023, Assonime riepiloga le questioni applicative relative all'individuazione del titolare effettivo con un focus particolare, ancora poco esplorato, sui gruppi societari esteri

Titolare effettivo: Assonime fornisce chiarimenti sui gruppi societari esteri

Assonime ha recentemente pubblicato il documento n. 8/2023 dal titolo “Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi”, che riepiloga le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l’individuazione dei titolari effettivi, con gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati adottati fino ad oggi.

Il documento è organizzato sotto forma di domanda-risposta ed è estremamente interessante perché, oltre a ripercorrere le indicazioni contenute nelle FAQ adottate dal MEF, dalla Banca d’Italia e dall’UIF e nel Manuale operativo adottato lo scorso ottobre da Unioncamere, esamina il particolare e poco esplorato ambito dei gruppi esteri.

Individuazione del titolare effettivo: i chiarimenti di Assonime sulle società estere

È stato chiesto, in primo luogo, se la società italiana controllata da una società estera è tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo e secondo quali principi.

A riguardo è stato precisato che la società di capitali italiana, controllata da una società estera, in quanto impresa dotata di personalità giuridica tenuta all’iscrizione nel Registro delle imprese, è anche tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al suddetto Registro delle imprese, in applicazione dell’art. 21 del d. lgs. n 231/2007.

Essa, quindi, deve identificare il titolare effettivo applicando la disciplina nazionale, e dunque in base agli ordinari criteri di cui all’art. 20 commi 2,3 e 5 del d.lgs. n. 231/2007, anche in presenza di controllanti con nazionalità estera.

Il secondo quesito è se la sede secondaria in Italia di una società estera debba adempiere agli obblighi di comunicazione al Registro delle imprese.

L’Associazione ritiene che, sebbene la sede secondaria di una società estera costituita in Italia non può essere considerata un’impresa dotata di autonoma personalità giuridica, si deve comunque verificare se la società estera stessa possa essere considerata un’impresa dotata di personalità giuridica e soggetta all’iscrizione delle imprese.

Sotto il primo profilo, la norma si deve considerare riferita solo a quelle società estere con il carattere dell’autonomia patrimoniale perfetta e quindi assimilabili alle figure della società a responsabilità limitata o della società per azioni.

Sotto il secondo profilo, è stato precisato che:

  • l’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa ma istituisce in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le società estere, che stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette per ciascuna sede agli obblighi di legge sulla pubblicità degli atti sociali.

Inoltre, per le imprese dotate di personalità giuridica, l’art. 21 del decreto antiriciclaggio non richiede espressamente che le società siano residenti o stabilite sul territorio della Repubblica Italiana, a differenza di quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini.

Tutte queste indicazioni fanno propendere Assonime per una soluzione prudenziale, tesa a considerare le società estere, che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, soggette all’obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle imprese.

Diverso è invece il caso in cui la società estera non abbia istituito in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile, ma mere unità locali iscritte nel REA.

In tale ipotesi, non sussiste l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231/2007.

È noto che, dopo il lungo iter amministrativo che ne ha segnato l’operatività, il Registro dei titolari effettivi ha subito un’altra battuta di arresto dopo che il Tar del Lazio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’operatività del registro presentata da fiduciarie, trust company e associazioni di categoria.

Ciononostante il tema sulla corretta individuazione del titolare effettivo resta sempre attuale considerato che, salvo interventi normativi che risolvano i motivi del ricorso, l’obbligo di comunicazione tornerà ad operare dopo la conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.

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