Imposte ipotecarie e catastali proporzionali in caso di cessione di bene strumentale alla società di leasing

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposte ipotecarie e catastali proporzionali per la cessione di un impianto fotovoltaico in corso di costruzione a favore di una società di leasing.

Imposte ipotecarie e catastali proporzionali in caso di cessione di bene strumentale alla società di leasing

È soggetta alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale la cessione dell’impianto fotovoltaico in corso di costruzione a favore di una società di leasing.

Detti impianti per loro natura costituiscono beni strumentali e non beni destinati alla vendita, in quanto trasferiti alla società di leasing che li avrebbe concessi in locazione all’utilizzatore dietro pagamento del canone di leasing.

Pertanto deve ritenersi che, già al momento della vendita, detti beni sono fuoriusciti dal circuito produttivo della società di leasing, in ragione del diritto al pagamento dei canoni locatizi da parte dell’utilizzatore finale. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7908/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7908 del 17 aprile 2020
Imposte ipotecarie e catastali proporzionali in caso di cessione di bene strumentale alla società di leasing. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 7908 del 17 aprile 2020.

La sentenza – La controversia attiene al ricorso proposto da una società avverso avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell’imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, ritenendo che gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici “in costruzione” alla società di leasing non potessero essere soggetti all’imposta in misura fissa, trattandosi di contratti in cui lo scopo dell’acquisto da parte della società di leasing consisteva nel concedere i beni in locazione finanziaria all’utilizzatore.

Di conseguenza gli atti di vendita dovevano ritenersi sottoposti alle imposte ipotecaria e catastale del 3%+1%, sulla base delle modifiche normative introdotte dall’art. 1 co. 15 e 16 della Legge numero 220/2010 alla disciplina applicabile ai fini delle imposte indirette ai contratti di cessione degli immobili strumentali (compresi quelli da costruire o in corso di costruzione), oggetto del contratto di leasing a decorrere dal primo gennaio 2011. Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio.

In particolare i giudici della CTR, nel confermare la legittimità degli avvisi di liquidazione, hanno ritenuto corretta l’applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici “per loro natura” costituiscono beni strumentali, anche se in costruzione, perché trasferiti alla società di leasing che li avrebbe concessi in locazione all’utilizzatore, dietro pagamento, quale corrispettivo della cessione, del canone di leasing.

Pertanto, già al momento della vendita, detti beni dovevano ritenersi “usciti dal circuito produttivo” della società di leasing, perché da quel momento hanno prodotto “il diritto al pagamento dei canoni locatizi da parte dell’utilizzatore finale”.

Avverso la decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Legge di stabilità del 2011, che aveva eliminato il trattamento di favore per l’acquisto di immobili tramite contratti di leasing, è irrilevante nel caso de qua, in quanto dirimente è la qualificazione giuridica della natura strumentale o meno dei beni oggetto della cessione e non la qualità di società di leasing della parte contrattuale acquirente.

La censura è stata ritenuta priva di pregio dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso e confermato la legittimità degli atti impositivi, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2011 ai fini imposte dirette e indirette in materia di trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria applicato al settore immobiliare e aver richiamato la principale prassi dell’Agenzia delle entrate, i giudici della Suprema Corte hanno richiamato l’orientamento per cui “le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell’ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, non ricadendo nell’esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-ter, del DPR n. 633 del 1972 e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 1-bis della Tariffa allegata al Decreto Legislativo numero 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro”.

Nel caso di specie la destinazione dell’immobile acquistato dalla società di leasing era proprio a bene strumentale, pertanto tale società va individuata quale utilizzatrice finale del bene, con la conseguente uscita del bene da circuito produttivo. Tale soluzione si fonda sul principio che la cessione effettuata in favore di un privato coincida con il momento di ultimazione o completamento.

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