Imposta di soggiorno a 10 euro: quali comuni possono aumentarla?

La Legge di Bilancio modifica la disciplina dell'imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di aumentare a 10 euro l'importo massimo della tassa. I comuni interessati sono quelli a forte vocazione turistica

Imposta di soggiorno a 10 euro: quali comuni possono aumentarla?

La Legge di Bilancio 2023 introduce un’importante novità in materia di imposta di soggiorno, consentendo ai comuni capoluogo, con forte vocazione turistica, di aumentare il tributo a carico dei turisti fino ad un massimo di 10 euro a persona. Tutto invariato, invece, per gli altri comuni.

Una novità accolta con freddezza dagli operatori del settore e dalle organizzazioni di categoria, preoccupate che l’aumento dell’importo della tassa possa avere un effetto depressivo sulla ripresa dei flussi turistici post-covid.

L’imposta di soggiorno raddoppia, ma cos’è e a cosa serve la tassa a carico dei turisti?

La nuova normativa sull’imposta di soggiorno prevede per alcuni comuni la possibilità di raddoppiare l’importo massimo del tributo, ma, tale possibilità è estesa solo ai comuni capoluogo ad alta vocazione turistica, per tutti gli altri comuni il limite massimo resta fissato a 5 euro, come previsto dalla normativa di riferimento.

La tassa di soggiorno è un’imposta decisa dai comuni a carico dei turisti in visita nelle città italiane che soggiornano nelle strutture ricettive dislocate sul territorio comunale. Si tratta di un’imposta giornaliera che ogni turista è tenuto a pagare per tutta la durata del soggiorno.

La normativa originale, illustrata nel Decreto Legislativo 23/2011, definisce i criteri e le disposizioni relative all’istituzione e all’utilizzo della misura.

In particolare l’imposta può essere istituita solo dai seguenti tre soggetti e previa autorizzazione del consiglio:

  • comuni capoluogo;
  • unioni di comuni;
  • comuni città d’arte.

Gli introiti incassati dalla riscossione della tassa di soggiorno devono essere utilizzati per finalità quali: il finanziamento di interventi di manutenzione sul territorio, lo sviluppo del turismo, il recupero dei beni culturali e ambientali e il finanziamento di iniziative di sostegno alle attività ricettive.

Cosa prevede e cosa cambierà con la nuova normativa sulla della tassa di soggiorno

Con ilcomma 787, la Legge di Bilancio interviene sull’articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011 - che istituisce la facoltà per alcuni comuni di imporre l’imposta di soggiorno - modificando il comma 1-bis e introducendo la possibilità di raddoppiare l’importo massimo esigibile.

Nel caso specifico, la modifica apportata con la nuova norma conferisce solo ai comuni capoluogo la possibilità - previa deliberazione del consiglio - di aumentare l’importo della tassa di soggiorno fino a un massimo di 10 euro, a fronte del precedente limite massimo che era stato stabilito a 5 euro.

La novità, però, non riguarda tutti i comuni, ma solo quelli capoluogo di provincia “ad alta vocazione turistica” vale a dire quelli che, nel triennio precedente all’anno della deliberazione dell’aumento, abbiano fatto registrare un volume di presenze turistiche venti volte superiore al numero dei residenti. Qualche esempio? Verbania o anche Firenze.

La norma in manovra specifica anche che, per i dati delle presenze, i comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’Istat sulla medie delle presenze turistiche.

Ecco cosa dice la norma:

“I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.”

In conclusione la nuova norma interviene sull’importo massimo esigibile dai comuni ai fini dell’imposta di soggiorno che originariamente era di 5 euro ma che, con la modifica e l’introduzione di un nuovo comma 1-bis all’articolo 4 del decreto istitutivo della misura, è stato aumentato a 10 euro per determinati comuni.

I comuni che potranno avvalersi di questa opportunità, infatti, sono solo i comuni capoluogo che nell’ultimo triennio hanno fatto registrare un numero di presenze turistiche almeno venti volte superiore al numero dei residenti. Per tutti gli altri comuni, invece, il limite massimo resta fissato a 5 euro.

La nuova misura entrata in vigore il 1 gennaio 2023 non è stata accolta favorevolmente dalle associazioni di categoria del comparto turistico, preoccupati che l’aumento della tassa a carico dei turisti possa compromettere la ripartenza del turismo dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni per il Covid 19.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network