Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le istruzioni per chi paga le somme dovute entro il 30 settembre. Regole e date da ricordare

Anche per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche settembre è il mese della ripartenza, dopo il rallentamento estivo: la prima scadenza da segnare in calendario è quella di mercoledì 10 per la modifica degli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Poi per i versamenti c’è tempo fino a fine mese: regole e date da ricordare per chi è chiamato a pagare.
Le partite IVA che non superano la soglia dei 5.000 euro per gli importi dovuti possono rimandare questo appuntamento con il Fisco a fine novembre.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: si va verso la scadenza del 30 settembre?
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagata, su base trimestrale, per ogni fattura che riporta al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a 77,47 euro. È questa la regola generale.
Grazie alle semplificazioni introdotte negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione con cadenza periodica il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuto l’importo di due euro. E con i dati in suo possesso genera il modello F24 precompilato per i contribuenti che devono procedere con il versamento entro le quattro scadenze annuali previste in calendario.
L’Amministrazione finanziaria organizza le informazioni in due diversi elenchi:
- il primo riporta i dati delle fatture elettroniche che riportano la dicitura richiesta sull’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A);
- il secondo indica le informazioni dei documenti che non hanno l’indicazione richiesta, ma che sembrano avere tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta (elenco B).
Per il secondo trimestre, oggetto della scadenza in arrivo a fine mese, i dati sono stati messi a disposizione il 15 luglio.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le istruzioni per chi deve pagare entro la scadenza del 30 settembre
Le partite IVA interessate, o i loro intermediari, hanno due strade per poter intervenire sul secondo elenco:
- accettare i suggerimenti dell’Agenzia delle Entrate, confermando la necessità di pagare il bollo sulle fatture indicate e non contrassegnate;
- eliminando i documenti segnalati dall’Amministrazione finanziaria, fornendo, in sede di eventuale verifica, le relative motivazioni.
In ogni caso c’è tempo fino alla scadenza del 10 settembre per intervenire anche più volte con delle modifiche, mentre dal 20 settembre sarà disponibile il calcolo dell’importo complessivamente dovuto.
Conoscere l’importo da versare è fondamentale per verificare la necessità di pagare entro la scadenza del 30 settembre: chi non supera la soglia dei 5.000 euro, infatti, può rimandare l’intero versamento relativo ai tre trimestri dell’anno alla data del 30 novembre.
PERIODO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (1) (2) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (2) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo (3) |
1 - Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
2 - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
3 - Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: istruzioni per chi paga entro il 30 settembre