Frode carosello: l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria

Frode carosello: oggettiva fittizietà del fornitore e consapevolezza del destinatario e, in via presuntiva, anche dell'imprenditore devono essere provati dall'Amministrazione finanziaria. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 14876 del 13 luglio 2020.

Frode carosello: l'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria

In caso di fatturazione per operazioni inesistenti spetta all’Amministrazione finanziaria provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario di partecipare ad un disegno evasivo, dimostrando, anche in via presuntiva, lo stato di consapevolezza dell’imprenditore.

Assolto detto onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14876 del 13 luglio 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14876 del 13 luglio 2020
Frode carosello: l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 14876 del 13 luglio 2020.

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da una società esercente attività di commercio di autoveicoli avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato una indebita detrazione di Iva.

Dette operazioni, relative all’importazione intracomunitaria di autoveicoli, erano state ritenute soggettivamente inesistenti perché effettuate per il tramite di società “cartiere” fittiziamente interposte all’effettivo cedente comunitario.

Il ricorso è stato accolto sia in CTP che in CTR. In particolare i giudici d’appello hanno appurato lo “stato soggettivo di ignoranza” della società accertata in merito alla frode nelle operazioni a monte, avvalorato dalla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali, dalla assoluta marginalità degli importi fatturati rispetto al complessivo fatturato nonché dal disposto della sentenza penale con la quale il Tribunale aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, il legale rappresentante della società ricorrente, accertando la mancanza di dolo nelle operazioni commerciali.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/72 e affermando che la circostanza che una società sia inesistente è sufficiente ad escludere la detrazione Iva, a prescindere dall’entità delle operazioni, dalla prova del vantaggio economico del cessionario e dall’accertamento del reale venditore.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il summenzionato motivo di ricorso e condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite del processo di legittimità.

In tema di detrazione dell’Iva, la Corte di cassazione, nel solco della consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha ribadito che in presenza di contestazioni aventi ad oggetto operazioni soggettivamene inesistenti, inerenti o meno a una cd. “frode carosello”, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, sia “l’oggettiva fittizietà del fornitore” che la “consapevolezza del destinatario” di partecipare ad un disegno evasivo, dimostrando, “anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”.

Assolto detto onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo “criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”, non rilevando a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

I giudici della CTR hanno dato corretta attuazione a tali principi perché hanno escluso la conoscibilità della frode da parte della società, rilevando al contempo che l’Ufficio non avesse fornito la prova della consapevolezza degli intenti fraudolenti delle società cedenti, che risultavano essere effettivamente operanti e regolari dal punto di vista delle obbligazioni tributarie.

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