Fondo PMI anche per gli enti non commerciali: la novità nel DL Agosto

Cristina Cherubini - Associazioni

Decreto Agosto, accesso al Fondo PMI anche per gli enti non commerciali. Il DL numero 104 del 14 agosto 2020 ha portato un nuovo vento di speranza per questa categoria di soggetti che erano stati, a partire da marzo e fino ad ora, esclusi da una delle più accattivanti tra le misure di sostegno messe in atto dal governo per il contrasto alla crisi innescata dal Covid-19.

Fondo PMI anche per gli enti non commerciali: la novità nel DL Agosto

Gli enti del terzo settore, colpiti duramente dalla crisi innescata dal virus Covid-19, erano stati esclusi ab origine da alcune misure agevolative pensate dal governo in sostegno delle imprese italiane, manifestando in diverse occasioni il loro dissenso, senza però in molti casi avere successo.

Il fondo garanzia PMI, introdotto dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 49 e successivamente abrogato ed implementato dall’art. 13 comma 12 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, non prevedeva per gli enti non commerciali, la possibilità di essere inclusi nella platea dei potenziali beneficiari di tale forma di aiuto alla crescita e sostegno.

Pur parlando di ets, lasciava, quindi, alcune categorie escluse dal beneficio.

Il decreto-legge n. 104 pubblicato in data 14 agosto 2020 ha rimosso tale ostacolo, espandendo tale misura anche agli enti non commerciali e cancellando in questo modo un non trascurabile salto normativo che era stato creato dal legislatore.

Il fondo garanzia PMI anche per gli enti non commerciali: entità e funzionamento

Il fondo di garanzia PMI nasce con l’intento di sostenere le imprese che si trovano a dover sopperire a problemi di liquidità, attraverso la convergenza tra istituti finanziari e stato.

Il decreto liquidità ha, per primo, espanso i potenziali destinatari di tale misura, estendendola anche ai professionisti e a quelle imprese che si sono trovate in condizione di crisi a causa della pandemia innescata da Covid-19.

Tale misura ha condotto il panorama economico italiano a conoscere una nuova modalità di accesso al credito, semplificata, agile e snella, garantita dallo stato al rispetto di determinate condizioni.

Le imprese ed i professionisti in difficoltà hanno potuto, infatti, effettuare la richiesta di garanzia al fondo Pmi, rivolgendosi direttamente alla banca o al confidi, titolato poi al rilascio del prestito richiesto, il quale ha avuto l’onere di occuparsi in prima persona della domanda da rivolgere la fondo al fine dell’ottenimento della garanzia.

L’entità dei prestiti garantibili dal fondo può essere scissa in due grandi categorie, una che comprende gli importi fino ai 30 mila euro e l’altra fino ai 5 milioni di euro.

Il fondo garanzia Pmi copre il 100% dei prestiti fino a 30 mila euro, i quali sono determinati sulla base di una percentuale massima, difatti l’impresa o il professionista non può richiedere a prestito avvalendosi di tali semplificazioni un importo che superi il 25 % dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.

Il fondo PMI per gli enti non commerciali: la novità del Decreto Agosto

L’emergenza coronavirus ha interessato ogni comparto economico-sociale, ed in particolar modo gli enti del terzo settore, i quali sono stati sempre in prima linea, impegnati in campagne di sostegno della popolazione, anche per questo si era ritenuta profondamente ingiusta la loro esclusione da alcune misure predisposte in favore dello sviluppo delle imprese italiane e pensate per la loro ripresa.

Il Decreto Agosto ha finalmente risposto a tali esigenze, estendendo agli enti non commerciali la possibilità di accedere ai prestiti garantiti previsti dall’art. 49 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, successivamente sostituito dall’art. 13 comma 12 del decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020.

L’art. 64 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha difatti previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore, specificando al comma 3 che le parole “enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento” sono sostituite dalle seguenti enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

Tale modifica ha quindi portato all’inclusione tra i beneficiari della misura, di tutti gli enti non commerciali, in altre parole di tutte quelle associazioni che hanno collaborato con le istituzioni in piena crisi al fine di poter contribuire a risollevare l’Italia intera.

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