Fattura elettronica: i vantaggi fiscali

Fattura elettronica: vantaggi fiscali e non solo.

Fattura elettronica: i vantaggi fiscali

Vantaggi fiscali fattura elettronica: proviamo a fare un’analisi della normativa attualmente in vigore e relativa alle agevolazioni che la efattura consente di ottenere.

In effetti, il processo di digitalizzazione dell’emissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica potrà produrre enormi vantaggi, non solo fiscali ma anche dal punto di vista gestionale ed amministrativo. Si pensi, per esempio, all’ottimizzazione dei processi amministrativi ed al guadagno di tempo ed efficienza nel trattamento dei dati aziendali.

Tuttavia, al momento non è possibile non evidenziare come i primi due mesi circa di fattura elettronica abbiano portato con sé anche molti dubbi e disagi di vario tipo per gli operatori.

Nonostante questo la fattura elettronica oggi è realtà ed è un dovere di tutti gli operatori quello di mettere in evidenza i potenziali vantaggi offerti dal nuovo sistema.

Fattura elettronica: i vantaggi fiscali

Al momento i vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulla fattura elettronica sono diversi, due già operativi ancora prima dell’approvazione del DL 119/2018:

  • i contribuenti titolari di partita IVA nel regime semplificato avranno l’esonero dalla tenuta dei registri IVA (obbligo di cui agli articoli 23 e 25 del d.p.r. 633/1972);
  • tutti i contribuenti titolari di partita IVA che emettono fatture elettroniche, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata al di sopra del valore di 500 euro, si vedranno riconosciuta la riduzione dei termini di accertamento fiscale di due anni. In questo caso i riferimenti normativi sono gli articoli 57, primo comma, del d.p.r. 633/1972 e numero 43, primo comma, del d.p.r. 600/1973.

I due punti sopra elencati sono stati introdotti nel nostro ordinamento nei mesi scorsi.

Con il DL 119/2018 sono stati introdotti ulteriori vantaggi fiscali, alcuni solo provvisori, soprattutto in ordine alla semplificazione fiscale complessiva del sistema di fatturazione:

  • non applicazione e riduzione delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica (articolo 10);
  • semplificazione in tema di emissione delle fatture elettroniche (articolo 11);
  • semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse (articolo 12);
  • semplificazione in tema di registrazione degli acquisti (articolo 13);
  • semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA (articolo 14);
  • obbligo di emissione della fattura elettronica solo per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti o residenti in Italia, viene quindi meno il requisito della identificazione ai fini IVA (articolo 15).

Fattura elettronica: non applicazione sanzioni nei primi sei mesi; riduzione delle sanzioni per i periodi successivi

Tra i vantaggi fiscali che sono emersi solo nelle ultime settimane, soprattutto per effetto dell’approvazione del DL 119/2018, vi è ovviamente quello relativo alla non applicazione e poi riduzione delle sanzioni.

In particolare, l’articolo 10 del DL 119/2018 prevede che:

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.p.r 100/1998;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: semplificazione del processo di emissione

Altra importante semplificazione fiscale è quella dell’articolo 11 del DL 119/2018 che ha previsto due importanti modifiche al d.p.r. 633/1972:

1) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

2) la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972. Attenzione: il termine modificato si riferisce all’emissione del documento in formato xml. Resta inteso che la trasmissione al Sdi dovrà avvenire sempre entro le ore 24.00 del medesimo giorno.

Nuovo termine di registrazione per le fatture emesse

L’articolo 12 del DL 119/2018 ha semplificato il processo di registrazione delle fatture emesse, riscrivendo il primo comma dell’articolo 21 del d.p.r. IVA:

All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Scompare l’obbligo di apposizione del protocollo IVA sulle fatture passive

Tra i vantaggi fiscali che si avranno con la fattura elettronica uno dei più graditi a livello pratico è senza dubbio quello introdotto dall’articolo 13 del DL 119/2018 che ha previsto l’abolizione dell’obbligo di apposizione del protocollo IVA sulle fatture di acquisto.

Obbligo che, evidentemente, aveva perso ogni significato razionale per effetto della totale digitalizzazione delle fatture.

In particolare, la nuova disposizione prevede che “il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17”.

Diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti

L’articolo 14 del DL 119/2018 modifica anche i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, andando ad integrare l’articolo 1 del d.p.r. 100/1998 che oggi recita come segue:

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

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