Per provare l’evasione basta la ragionevole probabilità, anche senza certezza

Emiliano Marvulli - Imposte

In caso di accertamento fondato su presunzioni, il giudice di merito deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4990 del 25 febbraio 2020.

Per provare l'evasione basta la ragionevole probabilità, anche senza certezza

Con la Sentenza numero 4990 depositata il 25 febbraio 2020 la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di accertamento fondato su presunzioni, il giudice di merito deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non sarebbe raggiunta con certezza considerando uno solo o alcuni di essi.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 4990 del 25 febbraio 2020
Per provare l’evasione basta la ragionevole probabilità, anche senza certezza. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4990 del 25 febbraio 2020.

La decisione – Il caso trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRPEG notificato ad una società immobiliare, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in via presuntiva il reddito dichiarato con riferimento alla riscontrata sotto-fatturazione relativa alla vendita di sei unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato.

L’atto impositivo è stato impugnato perché, a parere della ricorrente, gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione finanziaria erano privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che la differenza del prezzo di vendita relativo ai diversi immobili trovava giustificazione nel fatto che essi erano stati completati con materiali e finiture scelti dalle parti acquirenti, con conseguenti differenze di costo.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, osservando che oltre, ai parametri O.M.I., le presunzioni semplici alla base dell’accertamento erano supportate da altri elementi, quali l’incoerenza dei prezzi di vendita e la dichiarazione di prezzi più alti per le unità acquistate con il mutuo bancario.

Il ricorso è stato respinto anche in sede di appello perché i giudici hanno ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse dimostrato che le presunzioni avevano le caratteristiche previste dall’art. 2729 cod. civ., mentre la società non aveva offerto idonea prova contraria, ma si era limitata a contestare l’operato dell’Ufficio.

Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in via principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del DPR 600/1973 in ordine all’erronea valutazione degli elementi probatori forniti dalla società per provare la regolarità delle operazioni effettuate.

Nel considerare la censura infondata, la Corte di cassazione ha ribadito un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova per presunzioni, la valutazione del giudice di merito non si deve fermare ad una previsione analitica degli elementi indiziari, finalizzata a eliminare gli elementi privi di rilevanza e a valorizzare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.

È infatti doverosa anche “una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.

Ne consegue, pertanto, che il giudice non si può limitare a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio “senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento e secondo crismi di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza”.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato corretta applicazione a tale principio perché hanno proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi posti dall’Agenzia delle Entrate a fondamento degli atti impositivi, così riassumibili:

  • i prezzi di vendita dichiarati erano considerevolmente inferiori a quelli medi rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, con riferimento alla tipologia degli immobili compravenduti, alla zona omogenea in cui erano ubicati ed alla data di stipulazione degli atti;
  • i prezzi risultavano ingiustificatamente inferiori rispetto a quelli rilevati dagli annunci immobiliari, riferiti a immobili di tipologia e ubicazione analoga;
  • l’Ufficio aveva riscontrato una eccessiva incoerenza dei prezzi di vendita tra appartamenti facenti parte dello stesso fabbricato.

Da tali risultanze istruttorie il giudice è addivenuto al convincimento che le presunzioni dell’Ufficio fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 2729 cod. civ., e il relativo accertamento di maggior reddito legittimo.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network