Esterometro 2022: soggetti obbligati, scadenza, istruzioni e novità

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

L'esterometro 2022 dovrà essere inviato entro la scadenza del 2 maggio per il primo trimestre e del 22 agosto per il secondo trimestre. Dal 1° luglio l'abolizione e il passaggio allo standard della fattura elettronica. Dai soggetti obbligati fino alle istruzioni e alle novità, facciamo il punto delle regole relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Esterometro 2022: soggetti obbligati, scadenza, istruzioni e novità

Scadenza esterometro 2022: sono due gli appuntamenti da segnare in calendario per l’anno in corso.

L’esterometro del primo trimestre dovrà essere inviato entro il termine del 2 maggio 2022, mentre ci sarà tempo fino al 22 agosto per la trasmissione dei dati del secondo trimestre.

Per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarà un anno a metà, alla luce delle novità previste dal decreto Fiscale n. 146/2021, e dal 1° luglio si passerà alla fatturazione elettronica.

Anche per le operazioni estere il canale di invio sarà il SdI, e dalla comunicazione trimestrale si passerà allo standard della fattura elettronica.

Facciamo quindi il punto di soggetti obbligati, scadenze e istruzioni per l’invio dell’esterometro 2022.

Esterometro 2022: soggetti obbligati, scadenza, istruzioni e novità

Ad individuare i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro è l’articolo 3 del decreto legislativo n. 127/2015.

Si tratta degli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.

Ad individuare le operazioni da trasmettere è l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127/2015.

L’esterometro riguarda i dati delle operazioni da e verso soggetti esteri, che dovranno essere trasmessi a cadenza trimestrale ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si ricorda che l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere non è dovuto per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate mediante bolletta doganale o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.

La nuova formulazione del comma 3-bis, così come modificata dal decreto legge n. 146/2021, accoglie le novità relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni estere, prevedendo che:

“Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Per l’esterometro 2022 bisognerà quindi tenere a mente due differenti discipline. Per il primo semestre resta l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati, mentre per la seconda parte dell’anno anche le operazioni estere passeranno dal Sistema di Interscambio.

Alla luce dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari con ricavi o compensi sopra i 25.000 euro, da luglio la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà ad una platea più ampia di soggetti obbligati.

Le novità riguarderanno quindi sia i termini di trasmissione che la platea dei soggetti obbligati.

Scadenza esterometro 2022

In merito alla scadenza per l’invio dell’esterometro 2022, bisogna quindi considerare le novità previste a decorrere dal 1° luglio.

Per le operazioni da e verso l’estero effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

I termini da rispettare sono quindi i seguenti:

  • scadenza esterometro primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo): 30 aprile (cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 maggio);
  • scadenza esterometro secondo trimestre 2022 (aprile, maggio e giugno): 31 luglio (cadendo di domenica, e considerando la proroga feriale, slitta a lunedì 22 agosto).
Scadenza estrometro 2022Trimestre di riferimento
2 maggio 2022 Primo trimestre
22 agosto 2022 Secondo trimestre

Cosa cambia invece per le operazioni estere effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022?

I dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • nel primo caso la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, 12 giorni;
  • nel secondo la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Scadenza esterometro 2022: istruzioni compilazione e invio telematico

Le istruzioni relative all’esterometro sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, contenente le indicazioni da tenere a mente in merito ai dati da inviare con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione trimestrale dovranno trasmettere i dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso operatori esteri, in relazione ovviamente al trimestre di riferimento.

Nei termini di scadenza previsti per la trasmissione dell’esterometro 2022, la comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Come sopra riportato, sono tenuti ad effettuare l’invio dell’esterometro i titolari di partita IVA che effettuano operazione con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall’obbligo le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.

Sanzioni esterometro in caso di invio omesso, errato o tardivo

In caso di omesso, errato o tardivo invio dell’esterometro 2022, la sanzione prevista ammonta a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili.

Si tratta delle nuove sanzioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio all’articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo n. 471/1997, che prevede:

“Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

La sanzione massima prevista per il trimestre è quindi pari a 1.200 euro. L’importo dovuto è ridotto alla metà, entro il limite di 200 euro per ciascun mese, in caso di invio entro 15 giorni successivi alla scadenza.

In ogni caso, non si applica il cumulo giuridico.

Il versamento delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.

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