Esonero contributivo CIG del Decreto Agosto e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro sul periodo da considerare per verificare il diritto a beneficiare dell'agevolazione. La data cardine è il 15 agosto 2020. I dettagli nel messaggio numero 1956 del 17 maggio 2021.

Esonero contributivo CIG del Decreto Agosto e Fondi di solidarietà alternativi: quali datori di lavoro possono accedervi? Dall’INPS arrivano i chiarimenti sul periodo da considerare per verificare il diritto a beneficiare dell’agevolazione.
Il 15 agosto 2020 è la data spartiacque, secondo quanto chiarito dall’Istituto con il messaggio numero 1956 che riporta le indicazioni emerse da un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: quali datori di lavoro ne hanno diritto
Come previsto dal Decreto Agosto, i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dallo stesso provvedimento hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari a 4 settimane.
L’agevolazione è destinata ai soggetti che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno beneficiato dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono accedere alla misura i datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Specifici chiarimenti sull’esonero contributivo CIG del DL numero 104 del 14 agosto arrivano, a distanza di quasi un anno, per i datori di lavoro che possono accedere ai Fondi di solidarietà alternativi, settori Artigianato e Somministrazione, e che seguono un particolare iter per beneficiare degli ammortizzatori sociali: la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, infatti, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Nel testo del messaggio numero 1956 del 17 maggio 2021 si legge
“Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19”.
Per individuare i tempi giusti da considerare nel caso dell’esonero contributivo da riconoscere a datori di lavoro che accedono ai Fondi di solidarietà alternativi l’INPS ha aperto un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dal dialogo è emerso un via libera alla fruizione dell’agevolazione per le aziende che abbiano avuto accesso al numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro
Come si legge nel documento, le indicazioni sulle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli per verificare la corretta fruizione dell’esonero contributivo alternativo all’utilizzo della cassa integrazione arriveranno con una nuova comunicazione.
Si procede nettamente a rilento sulle indicazioni operative che riguardano questa forma di agevolazione connessa alla CIG.
La misura prevista dal Decreto Agosto, infatti, risultava accessibile fino al 31 dicembre 2020. Ma i chiarimenti per i datori di lavoro dei Fondi di Solidarietà alternativi sono arrivati dopo quasi 5 mesi dalla scadenza.
Stesso ritardo si registra sulla conferma dell’esonero contributivo CIG previsto dal DL 137 del 2020.
I datori di lavoro che avevano precedentemente richiesto la CIG ma hanno rinunciato a richiedere le 6 settimane aggiuntive previste dal Decreto Ristori hanno diritto a un esonero contributivo di 4 settimane che, secondo i tempi stabiliti in principio, doveva essere fruibile fino al 31 gennaio 2021, ma che nella pratica è diventato accessibile da aprile ad agosto 2021.
Il ritardo deriva anche dall’attesa dell’approvazione della Commissione Europea, necessaria per rendere operativa la misura, che è arrivata il 23 febbraio. Ma in ogni caso l’INPS ha poi impiegato altri due mesi per fornire le indicazioni operative ai datori di lavoro, diffuse solo il 6 maggio con il messaggio numero 1826 del 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro