Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro

Rosy D’Elia - Lavoro

Esonero contributivo CIG del Decreto Agosto e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro sul periodo da considerare per verificare il diritto a beneficiare dell'agevolazione. La data cardine è il 15 agosto 2020. I dettagli nel messaggio numero 1956 del 17 maggio 2021.

Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro

Esonero contributivo CIG del Decreto Agosto e Fondi di solidarietà alternativi: quali datori di lavoro possono accedervi? Dall’INPS arrivano i chiarimenti sul periodo da considerare per verificare il diritto a beneficiare dell’agevolazione.

Il 15 agosto 2020 è la data spartiacque, secondo quanto chiarito dall’Istituto con il messaggio numero 1956 che riporta le indicazioni emerse da un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

INPS - Messaggio numero 1956 del 17 maggio 2021
Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: quali datori di lavoro ne hanno diritto

Come previsto dal Decreto Agosto, i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dallo stesso provvedimento hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari a 4 settimane.

L’agevolazione è destinata ai soggetti che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno beneficiato dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Possono accedere alla misura i datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Specifici chiarimenti sull’esonero contributivo CIG del DL numero 104 del 14 agosto arrivano, a distanza di quasi un anno, per i datori di lavoro che possono accedere ai Fondi di solidarietà alternativi, settori Artigianato e Somministrazione, e che seguono un particolare iter per beneficiare degli ammortizzatori sociali: la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, infatti, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Nel testo del messaggio numero 1956 del 17 maggio 2021 si legge

“Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19”.

Per individuare i tempi giusti da considerare nel caso dell’esonero contributivo da riconoscere a datori di lavoro che accedono ai Fondi di solidarietà alternativi l’INPS ha aperto un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal dialogo è emerso un via libera alla fruizione dell’agevolazione per le aziende che abbiano avuto accesso al numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

Esonero contributivo CIG e Fondi di solidarietà alternativi: istruzioni INPS per i datori di lavoro

Come si legge nel documento, le indicazioni sulle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli per verificare la corretta fruizione dell’esonero contributivo alternativo all’utilizzo della cassa integrazione arriveranno con una nuova comunicazione.

Si procede nettamente a rilento sulle indicazioni operative che riguardano questa forma di agevolazione connessa alla CIG.

La misura prevista dal Decreto Agosto, infatti, risultava accessibile fino al 31 dicembre 2020. Ma i chiarimenti per i datori di lavoro dei Fondi di Solidarietà alternativi sono arrivati dopo quasi 5 mesi dalla scadenza.

Stesso ritardo si registra sulla conferma dell’esonero contributivo CIG previsto dal DL 137 del 2020.

I datori di lavoro che avevano precedentemente richiesto la CIG ma hanno rinunciato a richiedere le 6 settimane aggiuntive previste dal Decreto Ristori hanno diritto a un esonero contributivo di 4 settimane che, secondo i tempi stabiliti in principio, doveva essere fruibile fino al 31 gennaio 2021, ma che nella pratica è diventato accessibile da aprile ad agosto 2021.

Il ritardo deriva anche dall’attesa dell’approvazione della Commissione Europea, necessaria per rendere operativa la misura, che è arrivata il 23 febbraio. Ma in ogni caso l’INPS ha poi impiegato altri due mesi per fornire le indicazioni operative ai datori di lavoro, diffuse solo il 6 maggio con il messaggio numero 1826 del 2021.

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