Bonus autoimprenditoria: esonero contributivo per i giovani in settori strategici

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Tra i bonus assunzione previsti dal nuovo Decreto Coesione c'è anche quello per l'autoimprenditoria giovanile. Spetta agli under 35 che avviano attività in settori settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Bonus autoimprenditoria: esonero contributivo per i giovani in settori strategici

In arrivo un nuovo bonus per favorire l’autoimprenditoria giovanile

Il nuovo decreto Coesione pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un esonero contributivo del 100 per cento fino a un massimo di 800 euro mensili per 3 anni.

Spetta ai giovani che avviano un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

L’agevolazione è concessa per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

I giovani imprenditori possono anche beneficiare di un contributo INPS da 500 euro mensili esente da IRPEF.

Bonus autoimprenditoria: esonero contributivo per i giovani dei settori strategici

Il nuovo Decreto Coesione, il DL n.60/2024, ribattezzato anche “Decreto primo maggio”, introduce una serie di agevolazioni contributive per favorire l’occupazione di giovani, di donne e nelle regioni del Mezzogiorno.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio.

Tra le novità è previsto anche un nuovo bonus per favorire l’autoimprenditorialità nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da parte di giovani con meno di 35 anni d’età.

Si tratta di un esonero totale dal versamento della contribuzione previdenziale in favore dei giovani che hanno avviato tali attività per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbia ancora compiuto 35 anni.

I giovani imprenditori e imprenditrici, dunque, possono chiedere uno sgravio contributivo fino a un massimo di 800 euro mensili per 3 anni (non oltre il 31 dicembre 2028) per ogni assunzione.

L’agevolazione esonera dal pagamento del 100 per cento dei contributi INPS. Sono, invece, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Un apposito decreto interministeriale definirà i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici, le modalità di accesso ai benefici e le modalità di presentazione delle domande.

Bonus autoimprenditoria: per i giovani dei settori strategici anche un contributo mensile da 500 euro

L’esonero contributivo non si applica ai contratti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Sarà però compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il cosiddetto superbonus lavoro.

Le somme sono riconosciute, si legge all’articolo 21 del decreto, nei limiti della spesa autorizzata (5 milioni di euro per il 2024, 39,5 per il 2025, 58,8 per il 2026, 53,7 per il 2027 e 19,3 per il 2028) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

I datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, devono assumere come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione.

Oltre all’esonero contributivo, i giovani imprenditori che avviano le attività in settori strategici possono beneficiare anche di un ulteriore contributo.

Potranno, infatti, chiedere all’INPS un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Tale contributo non concorre alla formazione di reddito e viene erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE.

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