Esonero contributivo Zes, nuovi requisiti per le assunzioni al Sud: importo e domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Con il decreto Lavoro arriva la versione 2.0 del bonus per le nuove assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. Torna l'esonero contributivo pieno per chi assume nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni e calano i fondi disponibili

Esonero contributivo Zes, nuovi requisiti per le assunzioni al Sud: importo e domanda

Un esonero contributivo del 100 per cento per chi assume lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni nel 2026.

Con il nuovo decreto lavoro è arrivata la versione rivisitata dell’incentivo all’occupazione dedicato alla Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale che include le regioni del Mezzogiorno, e le istruzioni INPS hanno fornito le prime indicazioni operative in attesa del via libera all’invio delle domande.

Dopo la breve, e mai attuata, parentesi disposta dal Milleproroghe torna lo sgravio in misura piena.

Rispetto alle precedenti versioni, però, subentra anche un nuovo requisito: l’incremento occupazionale netto.

Cosa cambia nel 2026 e quali importi è possibile ottenere?

Bonus assunzioni nella Zes, cosa cambia nel 2026: nuovi requisiti e importi

Il decreto lavoro, il n. 62/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale subito dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incentiva le nuove assunzioni di giovani, donne e nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre.

Come è cambiato il bonus Zes rispetto alla versione prevista fino al 30 aprile e ora sostituita dalla nuova?

I datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.

Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 650 euro mensili, per tutte le assunzioni di personale destinato ad unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Come anticipato, la nuova versione dell’agevolazione introdotta dal DL primo maggio ha sostituito interamente quella prevista dal decreto Milleproroghe, attiva dal 1° gennaio al 30 aprile ma mai applicata e che prevedeva una doppia versione dell’esonero: al 100 per cento quando la nuova assunzione comporta un incremento occupazionale, al 70 per cento in tutti gli altri casi.

Con la versione 2.0 del bonus, pertanto, l’esonero torna ad essere del 100 per cento e viene eliminata la riduzione al 70 per cento. Di contro, il requisito dell’incremento occupazionale diventa imprescindibile.

Per poter ottenere l’incentivo, pertanto, la nuova assunzione deve necessariamente comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Una novità che complica i piani delle aziende che si sono già attivate a inizio anno, con i datori di lavoro che hanno assunto da gennaio puntando all’esonero al 70 per cento (quello senza incremento) che ora rischiano di essere tagliati fuori dall’agevolazione. Le istruzioni INPS, fornite con la circolare n. 56/2026, non hanno fornito indicazioni su questo particolare aspetto.

Requisiti e condizioni per accedere al bonus Zes

Oltre all’incremento occupazionale ci sono altri precisi requisiti da rispettare per poter accedere all’agevolazione.

L’esonero contributivo, infatti, spetta ai datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (nel mese dell’assunzione) e che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, assumono lavoratori e lavoratrici presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Questo significa che, in caso di spostamento della sede di lavoro verso altre regioni, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Anche i nuovi dipendenti devono avere specifici requisiti. L’agevolazione è concessa per l’assunzione di persone con almeno 35 anni d’età e disoccupate da almeno 2 anni.

L’INPS precisa che, ai fini del rispetto del requisito della mancata occupazione, si considera il periodo di 24 mesi che precede la data di assunzione. In tale periodo il lavoratore non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione

Va specificato che l’esonero non può essere applicato ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato.

L’incentivo può essere ottenuto anche per i giovani già occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.

Per poter ottenere il bonus, i datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali, il requisito dell’incremento occupazionale netto e l’applicazione del nuovo salario giusto. Inoltre, non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o tramite a licenziamenti collettivi.

Si ricorda, poi, che fino alla pubblicazione del decreto attuativo, l’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL resta un adempimento opzionale. Poi diventerà un requisito imprescindibile.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione sul costo del lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni di euro per il 2027 e di 34 milioni di euro per il 2028 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Bonus assunzioni nella Zes: come fare domanda

L’INPS, come detto, ha fornito le prime istruzioni operative ma i datori di lavoro non possono ancora fare domanda per l’incentivo. Il modulo da utilizzare, infatti, non è ancora disponibile: sarà lo stesso Istituto ad annunciare l’apertura del servizio tramite un’apposita comunicazione.

Il modulo verrà messo a disposizione sul portale istituzionale nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Zes 2026”.

Qui dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore già assunto o da assumere e dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
  • dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R n. 445/2000, con la quale si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
  • la regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo);
  • dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dal decreto lavoro.

I datori di lavoro, dunque, dovranno autodichiarare di applicare il CCNL più rappresentativo ai fini dell’applicazione del TEC, il trattamento economico complessivo, ai fini del riconoscimento ai dipendenti del cosiddetto salario giusto. Un concetto che però deve ancora essere ancora chiarito nei dettagli. Al momento, quindi, le circolari chiedono ai datori di lavoro di procedere tramite autocertificazione.

La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

INPS - Circolare n. 56 del 14 maggio 2026
Scarica la circolare con le istruzioni per il bonus Zes