Esonero contributivo Zes: nuovi requisiti per le assunzioni al Sud

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Con il nuovo decreto Lavoro arriva la versione 2.0 del bonus per le nuove assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. Torna l'esonero contributivo pieno per chi assume nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni e calano i fondi disponibili

Esonero contributivo Zes: nuovi requisiti per le assunzioni al Sud

Un esonero contributivo del 100 per cento per chi assume lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni nel 2026.

Il nuovo decreto primo maggio disciplina la versione rivisitata dell’incentivo all’occupazione dedicato alla Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale che include le regioni del Mezzogiorno.

Dopo la breve, e mai attuata, parentesi disposta dal Milleproroghe torna lo sgravio in misura piena.

Rispetto alle precedenti versioni, però, subentra anche un nuovo requisito: l’incremento occupazionale netto.

Cosa cambia nel 2026 e quali importi è possibile ottenere?

Bonus assunzioni nella Zes, cosa cambia nel 2026: nuovi requisiti e importi

Il decreto lavoro, il n. 62/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale subito dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incentiva le nuove assunzioni di giovani, donne e nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre.

Cosa cambia per il bonus Zes rispetto alla versione prevista fino al 30 aprile e ora sostituita dalla nuova?

I datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.

Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 650 euro mensili, per tutte le assunzioni di personale destinato ad unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Come anticipato, la nuova versione dell’agevolazione introdotta dal DL primo maggio sostituisce interamente quella prevista dal decreto Milleproroghe, attiva dal 1° gennaio al 30 aprile ma mai applicata e che prevedeva una doppia versione dell’esonero: al 100 per cento quando la nuova assunzione comporta un incremento occupazionale, al 70 per cento in tutti gli altri casi.

Con la versione 2.0 del bonus, pertanto, l’esonero torna ad essere del 100 per cento e viene eliminata la riduzione al 70 per cento. Di contro, il requisito dell’incremento occupazionale diventa imprescindibile.

Per poter ottenere l’incentivo, pertanto, la nuova assunzione deve necessariamente comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Una novità che complica i piani delle aziende che si sono già attivate a inizio anno. Si attendono, infatti, chiarimenti per i datori di lavoro che hanno assunto da gennaio puntando all’esonero al 70 per cento (quello senza incremento) e che ora rischiano di essere tagliati fuori dall’agevolazione.

Requisiti e condizioni per accedere al bonus Zes

Oltre all’incremento occupazionale ci sono altri precisi requisiti da rispettare per poter accedere all’agevolazione.

L’esonero contributivo, infatti, spetta ai datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (nel mese dell’assunzione) e che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, assumono lavoratori e lavoratrici presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Anche i nuovi dipendenti devono avere specifici requisiti. L’agevolazione è concessa per l’assunzione di persone con almeno 35 anni d’età e disoccupate da almeno 2 anni.

Va specificato che l’esonero non può essere applicato ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato.

L’incentivo può essere ottenuto anche per i giovani già occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.

Per poter ottenere il bonus, inoltre, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi previsti all’articolo 31 del Dlgs n. 150/2015, i datori di lavoro non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o tramite a licenziamenti collettivi.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione sul costo del lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni di euro per il 2027 e di 34 milioni di euro per il 2028 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Il decreto lavoro non indica la necessità di un decreto ministeriale per l’attuazione della nuova versione dell’agevolazione. Per l’applicazione pratica della misura dovrebbero essere sufficienti le istruzioni operative da parte dell’INPS.