Esenzione IVA formazione: valida anche per i corsi a distanza, se c’è l’accreditamento

Esenzione IVA formazione: se c'è l'accreditamento e l'attività ha origine nella Regione di riferimento, è valida sia per i corsi in presenza che per la didattica a distanza. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate che torna ancora una volta sull'articolo 10 del DPR n. 633/1972 con la risposta all'interpello numero 25 del 14 gennaio 2022.

Esenzione IVA formazione: valida anche per i corsi a distanza, se c'è l'accreditamento

Esenzione IVA formazione: se c’è l’accreditamento e l’attività formativa ha origine nella Regione di riferimento, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta è valida sia per i corsi in presenza che per la didattica a distanza.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 25 del 14 gennaio 2022.

Si torna ancora una volta sulle regole di applicazione del numero 20, comma 1, dell’articolo 10 del Decreto IVA, ma da un punto di vista diverso e molto attuale.

Esenzione IVA formazione, valida anche per i corsi a distanza se c’è l’accreditamento

Lo spunto per fare luce sull’esenzione IVA per la formazione, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che svolge prestazioni didattiche e formative per le quali ha ottenuto l’accreditamento dalla Regione di riferimento ed è stata inserita nell’Elenco regionale degli organismi accreditati.

Ha un’offerta formativa accessibile in due modalità:

  • tramite corsi in presenza, presso la sede operativa;
  • tramite didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, con interazione in tempo reale tra docente e studente.

Gli iscritti, quindi, nel secondo caso possono trovarsi anche in un territorio diverso da quello in cui opera ed è accreditata la società e collegarsi con le lezioni.

Dal momento che l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021 ha affermato che l’esenzione IVA per la formazione non è applicabile ad attività svolte al di fuori della Regione di accreditamento, la società chiede chiarimenti in merito al giusto trattamento fiscale da applicare.

Effettivamente l’Amministrazione finanziaria ha più volte mostrato una linea rigida sull’esclusione delle attività formative dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ma questa volta c’è un’apertura.

Con la risposta all’interpello numero 25 del 14 gennaio 2022, infatti, chiarisce:

“La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione X, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente”.

Esenzione IVA formazione sia per i corsi in presenza che per la didattica a distanza: requisiti

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non c’è nessun ostacolo all’esenzione IVA per la formazione perché la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche si trova nella Regione che ha fornito l’accreditamento dei corsi alla Società: in questo modo appare rispettato il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.

Più volte il punto numero 20, primo comma, dell’articolo 10 del Decreto IVA é finito sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate perché ci sono precisi requisiti da rispettare perché si possa accedere all’agevolazione. Non basta svolgere attività formative.

Il testo esclude dal campo di applicazione dell’imposta “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

Ci sono due condizioni principali da rispettare per poter beneficiare dell’esenzione IVA:

  • le attività devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Sul secondo punto il documento specifica:

“Tuttavia si ricorda che, come precisato dalla risoluzione 47/E del 18 aprile 2011 (che richiama la precedente risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007), "il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare”.

Non si ottiene un accreditamento generale, ma relativo ad attività specifiche.

Confermando quanto stabilito con la risposta all’interpello pubblicata a febbraio dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il testo in quel caso non affrontava la questione della didattica a distanza e che, in presenza dei requisiti richiesti, la fruizione dell’offerta formativa da remoto, al di fuori dei confini della Regione, non compromette l’accesso all’esenzione.

Infine la risposta all’interpello n. 25 del 14 gennaio 2022, disponibile di seguito in versione integrale, fornisce un chiarimento di più ampio respiro: la didattica a distanza dei servizi di insegnamento ai fini IVA non muta la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 25 del 14 gennaio 2022
Trattamento IVA dei corsi di insegnamento a distanza

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