In scadenza il termine per richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI. La dichiarazione sostitutiva va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2026. Vediamo requisiti richiesti e modalità
Il canone RAI è la tassa che consente di fruire del servizio radio-televisivo offerto dalla RAI a cittadini e cittadine.
Ogni anno il canone viene addebitato in bolletta agli intestatari di un’utenza elettrica che possiedono una televisione o un apparecchio in grado di ricevere segnale televisivo.
Per il 2026 l’importo della tassa è di 90 euro, ma in alcuni casi è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento. Per farlo bisogna inviare un’apposita dichiarazione sostitutiva, con scadenze diverse in base al tipo di esenzione.
La scadenza più vicina è fissata al 30 giugno. Chi deve rispettarla?
Canone RAI: chi non ha una TV è esonerato
Chi ha un’utenza elettrica residenziale intestata a sé ma non possiede un televisore può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone. Per farlo è necessario rispettare due precise scadenze nell’anno.
Le scadenze 2026 per l’invio della dichiarazione da parte di chi non ha una TV sono:
- 31 gennaio per l’esonero del pagamento per l’intero anno;
- 30 giugno per l’esonero per il secondo semestre.
Si avvicina, quindi, il termine per ottenere l’esenzione relativa alla seconda parte dell’anno.
L’esenzione è valida solo se nessun componente della famiglia anagrafica possiede un apparecchio. Per “famiglia anagrafica” si intende l’insieme di persone legate da vincoli di parentela o affettivi, conviventi e residenti nello stesso comune.
Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricabili di seguito:
Se nel corso dell’anno si decide di acquistare un apparecchio televisivo è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva. Per variazioni di questo tipo deve essere compilato il quadro C della dichiarazione.
La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite il servizio web, disponibile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite gli intermediari abilitati, come Caf o professionisti;
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, con documento di riconoscimento allegato;
- tramite PEC: la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente e inviata all’indirizzo “[email protected]”.
Evitare il doppio addebito
Nel caso in cui il canone TV risulti già addebitato a un membro della famiglia anagrafica, si può presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, indicando che si è parte della stessa famiglia anagrafica.
In questo caso è necessario compilare il quadro B del modello, da inviare in qualsiasi momento dell’anno.
Un elemento fondamentale è l’indicazione dell’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, perché da essa dipende il pagamento del canone. Se si è parte della stessa famiglia anagrafica:
- dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, il canone non è dovuto per l’intero anno;
- dal 2 gennaio al 1° luglio, il canone è dovuto solo per il primo semestre;
- dal 2 luglio fino al 1° gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per tutto l’anno di presentazione della dichiarazione, ma non per quello successivo;
- da prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, è possibile indicare convenzionalmente il 1° gennaio dello stesso anno come data di riferimento.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito al canone TV, reperibili sul sito dell’Agenzia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Canone RAI 2026: in scadenza il termine per l’esenzione dal pagamento