Esenzione imposta di registro e bollo su accordo patrimoniale rogato da notaio estero

Marcello Maiorino - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

L'atto relativo ad accordi patrimoniali nell'ambito di una domanda di divorzio rogato da un notaio estero è valido anche in Italia se legalizzato e depositato presso un notaio italiano o presso l'archivio notarile distrettuale. L'atto può beneficiare dell’esenzione dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e di ogni altra tassa così come previsto dall'articolo 19 della Legge 74/1987

Esenzione imposta di registro e bollo su accordo patrimoniale rogato da notaio estero

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione prevista dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si applica anche ad un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto redatto da un notaio spagnolo.

L’atto che riguarda gli accordi patrimoniali nell’ambito di una domanda di divorzio è valido anche in Italia, ancorché rogato da un notaio estero - nel momento in cui viene legalizzato e depositato presso un notaio italiano o presso l’archivio notarile distrettuale.

L’atto in questi casi potrà beneficiare dell’esenzione normalmente prevista per lo scioglimento del matrimonio

Scioglimento del matrimonio: ok alle agevolazioni previste per l’accordo su immobili italiani stipulato all’estero

La risposta resa dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 ad un accordo di divorzio stipulato all’estero relativo a beni immobili ubicati in Italia.

In particolare, nella fattispecie in esame, i due coniugi hanno stipulato in Spagna un atto, rogato da un notaio spagnolo, avente ad oggetto accordi patrimoniali nell’ambito di una domanda di divorzio sulla base della procedura prevista dall’ordinamento spagnolo conclusa con sentenza del tribunale; in attuazione di tali accordi, che regolamentano i rapporti patrimoniali tra le parti, gli immobili venivano trasferiti da un coniuge ad un altro.

In mancanza di alcune dichiarazioni in atto richieste dalla disciplina italiana (si tratta delle menzioni previste a pena di nullità dall’articolo 40, n. 2 della legge n. 47/1985 e dall’articolo 46 del DPR n. 380/2001, le cosiddette “menzioni urbanistiche” e dall’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, cd. “conformità catastale”), è necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto redatto dal notaio spagnolo contenente le dichiarazioni mancanti, rispetto al quale il contribuente istante ha invocato l’applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987.

Tale disposizione agevolativa recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per:

“tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898…”

La ricostruzione della giurisprudenza e della prassi in materia

La risposta in commento ha ricostruito l’iter giurisprudenziale e di prassi che definisce il perimetro applicativo dell’esenzione in parola.

In particolare, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176 del 15 aprile 1992, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in relazione sia all’allora vigente articolo 4 del DPR n. 635/1972, in materia di imposte ipotecarie e catastali, sia all’articolo 1 della Tariffa allegata al medesimo DPR:

“nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.”

Con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, la stessa Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui:

“non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.”

Con tale arresto giurisprudenziale, la Consulta ha precisato che la “ratio” sottesa al richiamato trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti di divorzio, e di separazione, risiede nella esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi coinvolti, anche al fine di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole (cfr. anche sentenza Corte Costituzionale n. 202 dell’11 giugno 2003).

Con riferimento all’ambito oggettivo del regime di esenzione, la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 ha chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4144 del 17 febbraio 2021, ha precisato che:

“l’esenzione (...) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.”

L’agevolazione va, quindi, riconosciuta con riferimento ad atti e convenzioni posti in essere al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, ivi inclusi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.

Si ricava quindi un elemento di centralità nell’accordo concluso tra le parti per la definizione della crisi coniugale in linea con il “favor” con cui il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò premesso, la soluzione del caso confluito nella risposta n. 351 in commento fa leva su alcune disposizioni dell’ordinamento del Notariato.

In particolare, l’articolo 106, n. 4, della legge n. 89/1913 sull’ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, prevede che l’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero sia subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.

L’articolo 68 del regolamento di esecuzione della citata legge (regio decreto n. 1326/1914) dispone che il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio. Gli atti stipulati all’estero, pertanto, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale.

L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero incombe sul notaio che riceve il documento in deposito, ai sensi dell’articolo 10 lettera b) del DPR n. 131 del 1986 cd. TUR. In particolare il pubblico ufficiale, tramite la redazione del verbale di deposito dell’atto formato all’estero e delle copie conformi di quest’ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio.

Questi risulta pertanto obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione (cfr. in tal senso l’articolo 57, comma 1 del TUR).

Il verbale di deposito quindi assolve la funzione di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano, costituendo il mezzo attraverso il quale un atto estero può essere utilizzato in Italia. Pertanto, ai fini del trasferimento dei beni immobili situati in Italia da un coniuge all’altro, l’accordo di divorzio deve essere depositato presso un notaio italiano che riporti nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale.

Tale atto di deposito costituisce pertanto adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili.

Ciò premesso, sulla base di quanto rappresentato, l’Agenzia delle Entrate perviene alla conclusione che, considerato che il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, il relativo atto possa beneficiare dell’invocata esenzione di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987.

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro - Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica n. 131/1986.

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