Ecobonus, demolizione e ricostruzione: detrazione salva se la volumetria è inferiore

Ecobonus, sì alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica nel caso di demolizione e ricostruzione di un'edificio con volumetria inferiore a quella iniziale.

Ecobonus, demolizione e ricostruzione: detrazione salva se la volumetria è inferiore

Ecobonus 2019 anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio.

Il bonus per la riqualificazione energetica spetta anche nel caso di volumetria inferiore rispetto a quella iniziale.

Il via libera arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 210 del 27 giugno 2019. Nel caso di variazione della volumetria in negativo, non si perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione e sulla quota di spese imputabili al risparmio energetico.

Salvo che per gli immobili sottoposti a vincolo, il contribuente che ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione avrà libero accesso al bonus per i lavori volti alla riqualificazione energetica, nel rispetto dei requisiti previsti per l’accesso all’ecobonus.

Ecobonus 2019, demolizione e ricostruzione: detrazione salva se la volumetria è inferiore

Le detrazioni per lavori di ristrutturazione così come quelli di riqualificazione energetica spettano anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, nel rispetto della volumetria di quello preesistente e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per il ripristino di edifici crollati o demoliti.

Parte ricordando la regola generale l’Agenzia delle Entrate che, con l’interpello n. 210 del 27 giugno 2019, torna sul tema del diritto a bonus ristrutturazioni ed ecobonus nel caso di lavori che modificano la volumetria dell’immobile.

Il tema è stato oggetto di più chiarimenti da parte delle Entrate che con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ha confermato che

“nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001).”

Tuttavia il caso oggetto dell’interpello è al limite: i lavori di demolizione e ricostruzione e le spese sostenute anche per la riqualificazione energetica hanno comportato la realizzazione di un edificio con sagoma diversa e volumetria leggermente inferiore.

Una situazione che l’Agenzia delle Entrate ha posto all’attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prima di dare il proprio parere.

Agenzia delle Entrate - risposta numero 210 del 27 giugno 2019
Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente - Articoli 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e 16-bis del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Ecobonus e bonus ristrutturazioni, demolizione e ricostruzione con deroghe se la volumetria è inferiore

Secondo quanto chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il rispetto della volumetria dell’edificio preesistente ai lavori di demolizione e ricostruzione rappresenta “lo standard massimo di edificabilità” ovvero un limite che non è possibile superare.

In analogia, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione non sfrutti l’intera volumetria dell’edificio preesistente, non si ravvisano ostacoli al riconoscimento delle detrazioni fiscali.

Nel caso specifico sono due le agevolazioni richiedibili dal contribuente: il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus per la quota di spesa relativa a lavori volti alla riqualificazione energetica dell’edificio.

Ovviamente, sarà necessario che siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.

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