DURC online per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione: istruzioni INPS

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Il DURC online con esito regolare può essere richiesto anche dai contribuenti che si sono messi in regola aderendo alla rottamazione delle cartelle: ecco le istruzioni INPS in materia.

DURC online per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione: istruzioni INPS

L’INPS è intervenuta in materia di rilascio del DURC - documento unico di regolarità contributiva - nel caso dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle ter, anche se si dovrebbe correttamente parlare di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, in questo passaggio relative al periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

L’intervento in oggetto si è avuto con il messaggio numero 4844 del 28 dicembre 2018, che fornisce molteplici chiarimenti in ordine alla disciplina recentemente introdotta dal legislatore fiscale.

Vengono forniti, in particolare, diversi chiarimenti in ordine al nuovo quadro normativo di riferimento e alle relative applicazioni pratiche.

Richiesta DURC in caso di definizione agevolata, ecco il messaggio INPS numero 4844 del 28 dicembre 2018:

Messaggio INPS numero 4844 del 28 dicembre 2018
Istruzioni INPS per il rilascio del DURC online ai contribuenti che si sono messi in regola aderendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali nelle sue varie versioni

DURC in caso di contribuente aderente alla rottamazione ter delle cartelle dell’ex Equitalia: il quadro normativo di riferimento

Il messaggio INPS numero 4844 del 28 dicembre 2018 parte innanzitutto dall’inquadramento della normativa di riferimento.

L’articolo 3, comma 10, del DL 119/2018, è stato integrato dalla legge di conversione 136/2018, con la previsione che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali della ex Equitalia, presentando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione:

si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015

DURC online richiesti dallo scorso 19 dicembre: ecco come procedere

Di conseguenza, a decorrere dallo scorso 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità, salvo che non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018

Rottamazione ter cartelle esattoriali e DURC: definizione agevolata di cui all’articolo 6 del DL 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016 (rottamazione prima versione)

Il pagamento delle somme oggetto della “prima rottamazione” poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.

In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.

L’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente delle Entrate Riscossione.

Rottamazione ter cartelle esattoriali e DURC: definizione agevolata di cui all’articolo 1 del DL 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 172/2017 (rottamazione bis)

Successivamente, la versione bis della rottamazione delle cartelle esattoriali del 2017 ha avuto come oggetto quanto segue:

  • carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:
  • per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio;
  • carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DL n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;
  • carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio.

Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 (c.d. rottamazione-ter)

Nel 2018, infine, è arrivata la rottamazione ter per le seguenti situazioni:

  • carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
  • i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.

DURC online regolare e adesione alla rottamazione delle cartelle con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)

In ordine agli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei DURC online formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, l’INPS ha ribadito che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute:

  • in unica soluzione;
  • ovvero con il pagamento delle rate richieste.

Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.

Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal DL 193/2016 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata.

Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal DL 148/2017, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge.

In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una remissione in termini per il contribuente.

DURC irregolare se i versamenti non sono stati effettuati entro lo scorso 7 dicembre 2018

In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018:

la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva

Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.

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