Lavoro in nero: dall’INL chiarimenti sul distacco transnazionale, comunicazione anche con modello A1

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023 fornisce alcuni chiarimenti sul distacco transnazionale dei lavoratori. Ai fini della lotta la lavoro nero, l'attestazione della richiesta del modello A1 è considerata un documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto

Lavoro in nero: dall'INL chiarimenti sul distacco transnazionale, comunicazione anche con modello A1

L’attestazione della richiesta del modello A1 si può considerare equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro in caso di distacco transnazionale in Italia.

I chiarimenti in materia arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso la circolare n. 1, pubblicata il 15 febbraio 2023.

La comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro è stata introdotta per prevenire e contrastare le forme di distacco transnazionale irregolare, che favoriscono il lavoro in nero.

La normativa italiana stabilisce come i Paesi che non prevedono tale comunicazione possano presentare un documento equivalente.

Uno di questi è l’attestazione della richiesta del documento A1, che certifica l’iscrizione del lavoratore alla previdenza dello Stato.

Lavoro in nero: dall’INL chiarimenti sul distacco transnazionale, comunicazione anche con modello A1

L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023 chiarisce alcuni aspetti relativi al distacco transnazionale dei lavoratori, nell’ottica del contrasto al lavoro in nero.

Questa procedura riguarda quelle prestazioni lavorative che prevedono lo svolgimento di attività presso soggetti terzi.

In alcuni casi, infatti, il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, può mettere a disposizione di altri soggetti uno o più dipendenti per un periodo di tempo determinato, con l’obiettivo di svolgere una specifica mansione.

Come sottolineato dall’INL, l’ordinamento italiano (D.Lgs. n. 136/2016) prevede specifiche misure per prevenire e contrastare l’eventualità di un distacco non autentico, attuato da imprese straniere.

Nello specifico, è stato introdotto a carico del datore di lavoro l’obbligo di conservare i documenti relativi al distacco:

  • la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente;
  • il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Questi devono essere conservati, predisponendo anche una copia in italiano, durante tutto il periodo di distacco e per i due anni successivi alla fine del rapporto.

L’Ispettorato, di comune accordo con il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1 chiarisce la natura della documentazione equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Distacco transnazionale: la richiesta del modello A1 equivale alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro

La possibilità di presentare la documentazione equivalente è stata introdotta dal legislatore italiano data l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

La formulazione con termini generici, pertanto, è stata inserita per consentire di adoperare qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro che sia in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi.

A questo proposito, l’Ispettorato evidenzia come l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, possa essere considerata come uno dei documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Si tratta del documento che certifica l’iscrizione del lavoratore alla previdenza statale.

“La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto.”

Pertanto, le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia, in alternativa alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, devono presentare e conservare la copia della richiesta del modello A1, al fine di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi, per evitare che il distacco transnazionale possa essere utilizzato per facilitare l’ingresso di lavoratori irregolari nel mercato del lavoro nazionale.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Circolare n. 1 del 15 febbraio 2023
D.Lgs. n. 136/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)” – art. 10, comma 3, lett. a) – chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network