Distacco lavoratori all’Estero, le regole eccezionali per il Regno Unito post Brexit

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Distacco lavoratori all'Estero, le regole convenzionali post Brexit applicabili a UE e Regno Unito. L'INPS, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021, recepisce il relativo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra gli Stati aderenti in vigore in via transitoria dal 1° gennaio 2021.

Distacco lavoratori all'Estero, le regole eccezionali per il Regno Unito post Brexit

Distacco lavoratori all’Estero, le nuove regole applicabili frutto dell’accordo tra Unione Europea e Regno Unito.

Alla luce della Brexit, l’INPS, con la circolare numero 71 del 27 aprile 2021, recepisce le disposizioni previste dalla Convenzione sugli scambi commerciali e la cooperazione tra i Paesi aderenti in vigore, in via transitoria perché ancora in fase dia approvazione e ratificazione, dal 1° gennaio 2021 fino al prossimo 30 aprile.

L’accordo permette di derogare alle regole generali in materia di determinazione della legislazione applicabile a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, ammettendo il distacco dei lavoratori sul suo territorio nazionale.

Distacco lavoratori all’Estero, le regole eccezionali per il Regno Unito post Brexit

Nel nuovo assetto internazionale determinato dalla Brexit gli Stati sono intervenuti a regolare, tra gli altri, anche gli aspetti riferiti al distacco dei lavoratori nel Regno Unito.

Si tratta di quella fattispecie, disciplinata da convenzioni bilaterali come quella citata, dove il lavoratore alle dipendenze di un’azienda con sede in un determinato Paese, viene inviato a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di un altro Paese convenzionato con l’Italia - in questo caso parliamo di UK - per un determinato periodo di tempo.

Con la fuoriuscita del Regno Unico dall’UE, infatti, non può trovare applicazione il regolamento generale sul distacco (n. 883/2004) e le norme correlate ed è quindi necessario un accordo bilaterale ad hoc.

Ecco, quindi, che la circolare INPS numero 71 illustra il contenuto dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e la CEEA da una parte e il Regno Unito dall’altra, il cosiddetto TCA.

(...) in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi”.

Si legge nella circolare con riferimento al Protocollo sul coordinamento della sicurezza, allegato all’accordo citato.

La convenzione, peraltro, suddivide gli Stati membri in tre diverse tipologie a seconda della loro adesione o meno alla regola transitoria soprarichiamata. In particolare, sono previste le seguenti tre categorie:

  • Categoria A a cui appartengono gli Stati che avranno comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali e a cui si applicherà la regola. Il Ministero del lavoro si è espresso a favore dell’inclusione dell’Italia in questa categoria;
  • categoria B, per gli Stati che hanno già espresso l’intenzione di non avvalersi della deroga e per cui non trova applicazione la regola;
  • categoria C, per gli Stati che non hanno comunicato la loro decisione al riguardo, per i quali le norme sul distacco troveranno applicazione un mese dopo la data di entrata in vigore del TCA.

Distacco lavoratori all’Estero post Brexit: validità delle certificazioni anche dopo il 31 dicembre 2020

I cittadini dell’Unione Europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, ossia fino al 31 dicembre 2020, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato membro di appartenenza fin quando continuino a lavorarvi senza soluzione di continuità.

Al riguardo, si conferma la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA, ancora al vaglio delle Istituzioni UE, e con data finale successiva al 31 dicembre 2020.

Per queste situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza che vi siano interruzioni.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al testo integrale della circolare.

INPS - circolare numero 71 del 27 aprile 2021
Scarica la circolare su Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (TCA). Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi

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