Le dichiarazioni dei familiari stretti e le indagini finanziarie

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

Le dichiarazioni dei familiari stretti non sono idonee a superare la presunzione di evasione, se non hanno validi riscontri probatori, ma sono ammissibili come elementi indiziari nell'ambio delle indagini finanziarie (spesso erroneamente definite come “accertamenti bancari”...)

Le dichiarazioni dei familiari stretti e le indagini finanziarie

Le dichiarazioni extra-processuali rese dai familiari stretti del contribuente sottoposto alle indagini bancarie non sono idonee a superare la presunzione di evasione se sono prive di validi riscontri probatori. Tuttavia le dichiarazioni sono ammissibili nel procedimento giurisdizionale come elementi indiziari e spetta al giudice di merito il “potere-dovere” di valutarne l’attendibilità.

Questo in estrema sintesi il contenuto principale di diversi provvedimenti giurisprudenziali, come nel caso della datata ma sempre attuale Ordinanza n. 25804/2021 emessa dalla Corte di cassazione.

Indagini finanziarie su ditta individuale e presunzione di evasione

La vicenda processuale riguarda il ricorso avverso un avviso di accertamento recante il maggior reddito accertato sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, condotte sui conti correnti di un imprenditore individuale.

Il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado, avendo ritenuto i giudici di merito non superata la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, il giudice tributario ha ritenuto che l’esito del processo penale a carico del contribuente, concluso con formula assolutiva, non poteva incidere sul processo tributario. Inoltre, nel merito dell’accertamento, è stato ritenuto che le prove addotte dal contribuente non avevano offerto elementi di prova sufficienti a superare la presunzione di evasione.

Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione lamentando, da un lato, violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento degli effetti della sentenza penale di assoluzione dai reati fiscali contestati e, dall’altro, violazione del citato art 32 per non aver riconosciuto la sufficienza delle prove allegate a giustificazione delle operazioni di versamento e di prelievo dal conto corrente bancario.

Il motivo di ricorso, con cui si lamentava che la CTR non avesse valorizzato le dichiarazioni della mamma e della sorella prodotte dal ricorrente a dimostrazione della provenienza dei versamenti sul proprio conto corrente, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione.

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Il valore testimoniale delle testimonianze rese da terzi

In merito al valore indiziario delle testimonianze resa da terzi, già la CTR aveva osservato che, seppur ammissibili, dette dichiarazioni non apparivano idonee a fornire la prova contraria tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, la natura e l’origine delle movimentazioni bancarie e superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito e di addebito. Inoltre si trattava di dichiarazioni di terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, con un basso riscontro probatorio.

È legittimo il sospetto che tali dichiarazioni possano essere inattendibili, perché provenienti da familiari stretti, senza data certa e prive di ulteriori riscontri probatori.

L’iter logico seguito dal giudice regionale è conforme ai principi della Corte di cassazione, secondo cui nel contenzioso tributario, tanto al contribuente quanto all’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità d’introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, che hanno valore probatorio trovando collocazione tra gli elementi indiziari che, come tali, devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti.

È “potere-dovere” del giudice tributario valutare l’attendibilità del contenuto delle dichiarazioni

“al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, così come la congruenza delle dichiarazioni alla luce di eventuali ulteriori elementi allegati al processo”

Parimenti inammissibile è stato ritenuto l’ulteriore motivo di ricorso, con cui il contribuente sostiene l’illegittimità della pronuncia impugnata perché il giudice regionale non avrebbe tenuto conto della sentenza penale con la quale lo stesso era stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”.

Sul tema i giudici hanno precisato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche se i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente.

Al più la sentenza assolutoria può essere presa in considerazione come possibile prova dal giudice tributario, al quale spetta in via esclusiva il compito di valutare nell’ambito del processo tributario la rilevanza dei fatti accertati in sede penale, fermo restando l’onere del contribuente di indicare quali fossero quei fatti ed in che misura essi potevano incidere sulla controversia. Nel caso di specie, evidentemente, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere probatorio.

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