Detrazione spese di istruzione all’estero: quando si applica lo sconto Irpef del 19%?

Rosy D’Elia - Irpef

Detrazione spese di istruzione all'estero: quando si ha diritto allo sconto Irpef del 19%? Accesso libero all'agevolazione per le università, ma non per le scuole professionali. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 53 del 12 febbraio 2020. Al centro dell'analisi un percorso formativo di danza.

Detrazione spese di istruzione all'estero: quando si applica lo sconto Irpef del 19%?

Detrazione spese di istruzione all’estero: quando si ha diritto allo sconto Irpef del 19%? Nessuno ostacolo a beneficiare dell’agevolazione in caso di università, ma non è possibile applicare la riduzione all’imposta da versare nel caso di scuole professionali.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 53 del 12 febbraio 2020.

Lo spunto per il chiarimento, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda un percorso formativo di danza svolto oltre i confini nazionali.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 53 del 13 febbraio 2020
Trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Articolo 15, comma 1, lettere e) ed e-bis) del TUIR.

Detrazione spese istruzione all’estero: non si applica lo sconto Irpef 19% per i corsi professionali

Protagonista è il padre di un ragazzo che frequenta una scuola privata professionale di danza all’estero.

Il corso dura 3 anni e rilascia un diploma che attesta lo studio intrapreso è utile per lavorare nel campo della danza.

Si rivolge all’amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di beneficiare di una detrazione per le spese della scuola di danza e per i costi di alloggio sostenuti per permettere al figlio l’esperienza di studio all’estero.

Dall’Agenzia delle Entrate arriva un “no” secco con la risposta al’interpello numero 53 del 12 febbraio 2020. Non è possibile detrarre dal reddito i costi sostenuti la frequenza di una scuola di danza privata all’estero.

E chiarisce:

Trattandosi di una “scuola professionale privata di danza” e non di una “università”, la spesa sostenuta per la frequenza, non rientra tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR e, conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lettera i-sexies).

Detrazione spese istruzione all’estero: quando si ha diritto allo sconto Irpef del 19%?

La domanda è utile per fare un excursus delle differenze che caratterizzano le tipologie di detrazione per le spese di istruzione, distinte dalla cosiddetta legge delle Buona Scuola:

  • detrazione spese universitarie;
  • detrazione spese scolastiche (infanzia, primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado).

La legge numero 107 del 13 luglio 2015 infatti ha modificato l’articolo 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che menziona le tipologie di costi per cui è possibile beneficiare di una riduzione dell’imposta pari al 19%.

Per quanto riguarda la detrazione che si applica alle spese scolastiche, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che si tratta di una agevolazione sepcificamente limitata alle spese sostenute presso scuole del “sistema nazionale di istruzione”, che oltre alle scuole statali include anche quelle paritarie private e degli enti locali.

In ogni caso, quindi, per la seconda voce non è possibile beneficiare della detrazione per le spese di istruzione sostenute all’estero.

Più esteso, invece, è il campo di applicazione dei benefici nel caso degli studi universitari: chi sostiene spese per la frequenza di atenei esteri ha diritto a uno sconto Irpef pari al 19% allo stesso modo di chi segue un percorso formativo in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che l’articolo 15 prevede una detrazione in caso di “università statali e non statali”.

In conclusione, sul caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate specifica:

Considerato che le norme che disciplinano agevolazioni fiscali costituiscono un’eccezione rispetto alla regola generale e quindi “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, allegate al Codice civile) il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione di spese universitarie, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma”.

La scuola professionale privata di danza non è un’università, per le spese di frequenza non è previsto nessun beneficio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network