Superbonus al 110 per cento per le zone terremotate: dal 2024 scatta l’assicurazione obbligatoria

Il superbonus resta al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025 per le zone terremotate, ma a decorrere dal 2024 scatta l'assicurazione obbligatoria. Stipula entro un anno dalla fine dei lavori, ma per i dettagli si attende un decreto attuativo di MEF e MIMIT

Superbonus al 110 per cento per le zone terremotate: dal 2024 scatta l'assicurazione obbligatoria

Superbonus fino al 2025 per le zone terremotate, ma con nuovi obblighi introdotti dall’anno in corso per effetto delle novità previste dal decreto legge n. 212/2023.

Chi effettuerà lavori incentivati con il superbonus del 110 per cento sarà tenuto a stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali e catastrofi.

La novità si applicherà alla generalità dei lavori effettuati nelle zone terremotate e rientranti nell’ambito del superbonus “potenziato” e, quindi, sia quelli di efficientamento energetico che quelli volti alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici.

Superbonus al 110 per cento per le zone terremotate, dal 2024 scatta l’assicurazione obbligatoria

È il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 212/2023 a prevedere, per i lavori effettuati successivamente all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, l’obbligo di stipula di contratti d’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

In particolare, il decreto sul superbonus approvato dal Governo alla fine dell’anno prevede quanto segue:

“I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.”

L’obbligo di assicurazione quindi interesserà il superbonus del 110 per cento riconosciuto fino al 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, sia sul fronte delle spese di riqualificazione energetica che per quelle rientranti nel sismabonus.

I contribuenti che quindi avvieranno lavori in zone colpite da eventi sismici dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, avranno un anno di tempo per la stipula dell’assicurazione obbligatoria, che dovrà coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Superbonus nelle zone terremotate, i dettagli dell’obbligo assicurativo in un apposito decreto

Sfuggito dalla stretta voluta dal Governo sul superbonus, l’incentivo maggiorato per la ricostruzione degli immobili situati in zone terremotate si arricchisce quindi di un nuovo obbligo, i cui effetti pratici sono ancora tutti da valutare.

Si rende infatti necessario attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per avere un quadro chiaro delle regole base dell’assicurazione contro i danni post lavori.

Certo è, per il momento, che l’assicurazione riguarderà sia i lavori di efficienza energetica previsti dal comma 1, articolo 119 del DL n. 34/2020, che quelli di cui al comma 4 dello stesso articolo rientranti nell’ambito del sismabonus.

Si ricorda infine che il superbonus del 110 per cento riconosciuto fino al 2025 nelle zone terremotate potrà essere fruito sia in combinazione con il contributo per la ricostruzione, per le spese eccedenti, che in via esclusiva beneficiando in tal caso di un incremento del 50 per cento dei limiti massimi di spesa.

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